Rigettato il ricorso di De Marco Costruzioni per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria e dell'infanzia di Crosia
Pubblicato il: 3/6/2025
Nel contenzioso, De Marco Costruzioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Claudio Falvo; il Comune di Crosia è difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo; Devi S.r.l. è assistita dagli avvocati Lilli e Pellicano.
Con bando di gara pubblicato in data 21.11.2022, la Centra Unica di Committenza Unione dei Comuni di Scala Coeli e Crosia, per conto del comune di Crosia, indiceva una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del medesimo d.lgs., per l’affidamento dei lavori di “interventi di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento della scuola primaria e dell’infanzia via del Sole”, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Alla gara partecipavano n. 5 imprese tra cui l’ATI De Marco Costruzioni s.r.l. e la società Devi s.r.l.
Con determina n. 261 del 5.6.2023, il Comune di Crosia aggiudicava definitivamente la gara all’impresa Devi s.r.l., mentre l’ATI De Marco Costruzioni s.r.l. si classificava al secondo posto in graduatoria.
Espletato l’accesso agli atti di gara, in ragione di assunte molteplici violazioni della lex specialis commesse dall’aggiudicataria, l’ATI De Marco Costruzioni s.r.l. richiedeva l’annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione e l’adozione dell’aggiudicazione in suo favore.
In data 30.6.2023, il Comune di Crosia, con nota n. 13725, rigettava l’istanza di annullamento formulata dall’ATI, sulla scorta di un parere legale fornito dalla A.S.M.E.L. Consortile s.c.a.r.l. e confermava l’aggiudicazione della gara in favore della Devi s.r.l.
L’ATI De Marco Costruzioni s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la Calabria, chiedendo l’annullamento della determina di aggiudicazione e dei verbali di gara. In particolare, rilevava che l’aggiudicataria aveva partecipato alla gara registrandosi quale operatore singolo e non come ATI.
Il T.A.R., con sentenza n. 497 del 2024, respingeva il ricorso, rilevando che: “alla luce del dato complessivo costituito, per un verso, dalla mancanza di univocità circa l’effettivo contenuto della disposizione e dall’assenza di uno specifico presidio escludente e, per altro verso, dalla chiarezza ed inequivocità della documentazione di gara rende chiaro che la DEVI s.r.l. abbia inteso partecipare in costituendo RTI con la Falbo s.r.l., è da ritenersi che il mancato rispetto della suddetta prescrizione procedurale da parte della DEVI s.r.l. viene in sé a dequotarsi quale mero errore formale, privo in sé di portata escludente, e per altro verso non mette in discussione il dato reale costituito dal fatto che alla gara in questione abbiano partecipato entrambi i soggetti suindicati – ossia la DEVI s.r.l. e la Falbo s.r.l – sotto forma di costituendo RTI.”.
La De Marco Costruzioni s.r.l., in qualità di mandataria dell’ATI De Marco Costruzioni s.r.l. – Heraclea Strade s.r.l., ha appellato la suddetta pronuncia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.