Rigettato il ricorso di Green Line Tour per l'autorizzazione al servizio di trasporto pubblico di linea di gran turismo
Pubblicato il: 3/6/2025
Nel contenzioso, Green Line Tour S.p.A. è affiancata dall'avvocato Antonio Pazzaglia; il Comune di Roma Capitale è difeso dall'avvocato Rodolfo Murra.
La società Green Line Tour s.p.a. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento della nota prot. n. QG/40281 del 4 ottobre 2023, con la quale Roma Capitale aveva respinto la domanda di autorizzazione al servizio di trasporto pubblico di linea di gran turismo presentata dalla ricorrente, domandando altresì l’annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 148/2023 in parte qua e la comunicazione di preavviso di rigetto prot QC/39176 del 28 settembre 2023.
Con la nota impugnata, l’Amministrazione comunale aveva respinto l’istanza di autorizzazione in relazione ‘all’applicabilità del Regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 148 del 07.09.2023’ in quanto ‘la sopravvenuta ed espressa volontà assembleare di contingentare i titoli autorizzatori all’esercizio di servizi di trasporto di linea di gran turismo nelle aree centrali della Città, nonché di esperire un’apposita procedura ad evidenza pubblica per il rilascio degli stessi, osta all’emissione di provvedimenti autorizzativi all’esito di procedimenti amministrativi ordinari’.
La ricorrente riferiva che la predetta istanza era stata già respinta con nota prot. 35777 dell’8 novembre 2016, perché ritenuta non accoglibile, oggetto di ricorso definito con sentenza n. 9108 del 2023 del T.A.R. per il Lazio, che aveva accolto le richieste della Green Line annullando il diniego per vizio di istruttoria e di motivazione.
Il T.A.R., con la sentenza n. 9599 del 2024, in parte dichiarava il ricorso improcedibile, in parte lo respingeva nel merito.
Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società Green Line Tour s.p.a. ha impugnato in parte qua la suddetta pronuncia, sollevando le seguenti censure: “I. Error in iudicando. Falsa e/o errata applicazione dell’art. 20 della Legge n. 241 del 1990. Falsa e/o errata applicazione della DGR Lazio n. 80/2022. Motivazione illogica, contraddittoria e comunque insufficiente. Falsa rappresentazione dei motivi di fatto e di diritto; II. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. Errata applicazione della teoria della perdita di chance”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.