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Accolto il ricorso di Interparking Italia S.r.l. per l'annullamento delle deliberazioni del Comune di Venezia


Pubblicato il: 3/7/2025

Nel contenzioso, Interparking Italia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Jolanda Noli; il Comune di Venezia è difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso proposto dalla società Interparking Italia s.r.l., soggetto gestore di un’autorimessa su più piani destinata al parcheggio non custodito di auto, contro il Comune di Venezia per l’annullamento delle deliberazioni n. 67 e n. 68, adottate dal Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2016, con le quali è stato approvato il piano finanziario e sono state determinate le misure della Ta.ri. per l’anno 2017, fissando in euro 4,6/mq l’importo dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti della categoria “autorimesse”.

La ricorrente ha formulato i seguenti tre motivi di ricorso: 1. violazione dei commi 667 e 668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, dell’art.1, commi 651 e seguenti della legge 147/2013 e dell’art. 3, punto 3 allegato n.1 al DPR 158/1999. Secondo parte ricorrente, le norme avrebbero individuato come criterio principale per la determinazione della tariffa dovuta la misurazione puntuale del rifiuto prodotto, prevedendo la scelta del sistema presuntivo come possibile alternativa che dovrebbe, quindi, essere puntualmente motivata o comunque applicata solo laddove non fosse ancora possibile organizzare la misurazione prevista per la quota variabile dall’art. 6 del DPR 158/1999. La violazione di tale obbligo comporterebbe, secondo parte ricorrente, in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, l’obbligo per il giudice di ordinare la rideterminazione della tariffa, laddove sia dimostrato che i costi posti a carico del ricorrente siano manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essa prodotti. A tal fine, parte ricorrente ha prodotto una perizia che ha calcolato la capacità produttiva di rifiuti delle autorimesse in 0,3 kg/mq/anno (contro i 4,9 kg/mq/anno presunti dal Comune), conforme anche dai dati relativi ad autorimesse con sede in Comuni che hanno adottato il sistema di misurazione puntuale (es. Treviso); 2. eccesso di potere per totale difetto di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione, nonché disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà.

Il tribunale ha, in via preliminare, dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità della censura.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado ed annulla, in parte qua, le delibere comunali impugnate nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate.