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Rigettato il ricorso di Securpool per l'affidamento del servizio di vigilanza privata armata


Pubblicato il: 3/7/2025

Nel contenzioso, Securpool S.r.l. è affiancata dall'avvocato Matteo Frenguelli; Security.it S.r.l. è difesa dall'avvocato Gianfranco D'Angelo.

Con l’appello in trattazione la società Securpool s.r.l., anche nella qualità di mandataria de costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Vigilanza Umbra Mondialpol s.p.a., ha chiesto la riforma della sentenza 12 aprile 2024, n. 7269, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha respinto il ricorso proposto dalla medesima società per l’annullamento dell’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per l’affidamento del servizio di vigilanza privata armata per le esigenze degli uffici giudiziari di Rieti, per un periodo di ventiquattro mesi, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, con assegnazione di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica. Alla procedura hanno partecipato due operatori: il costituendo r.t.i. con mandataria l’appellante Securpool s.r.l.; la società Security.it s.r.l.

All’esito della gara, l’aggiudicazione è stata disposta in favore di Security.it.

Il raggruppamento Securpool (secondo classificato) ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione deducendo tre motivi, ritenuti infondati dalla sentenza appellata.

La Securpool, rimasta soccombente, ha proposto appello impugnando la sentenza esclusivamente nella parte in cui ha respinto il secondo motivo, con il quale aveva dedotto la illegittimità dell'agire della commissione giudicatrice nello stabilire i giudizi ed i relativi punteggi da assegnare in relazione ai vari criteri di aggiudicazione stabiliti dalla lex specialis di gara.

Resiste in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto del gravame. Si è costituita anche Security.it, chiedendo il rigetto dell’appello. Con la memoria di costituzione ha riproposto, altresì, le eccezioni di rito non esaminate dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore del Ministero della Giustizia e di Security.it s.r.l., liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge.