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Rigettato il ricorso di Giafra per l'affidamento di interventi di restauro e rifunzionalizzazione


Pubblicato il: 3/7/2025

Nel contenzioso, Giafra S.r.l. è affiancata dall'avvocato Oreste Morcavallo; Brio Group Soc. Coop. Consort. a r.l. è assistita dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci; Invitalia S.p.A. è difesa dall'avvocato Marco Martinelli.

Con bando pubblicato in GURI del 23 giugno 2023, e in GUUE del 28 giugno 2023, la società Invitalia s.p.a. (in seguito anche solo Invitalia) indiceva, in qualità di Centrale di Committenza, per conto del Ministero della Cultura, ossia la Stazione appaltante, una procedura di gara, ai sensi degli artt. 37 e 38, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di n. 4 lotti separati, relativi a “Interventi di restauro e rifunzionalizzazione di complessi architettonici di Santa Chiara (lotto 1) di San Francesco Creatics (lotto 2), della biblioteca Nazionale (lotto 3) e del Centro Studi Telesio, Bruno e Campanella (lotto 4)”, in attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Cosenza – Centro Storico”.

In particolare, la procedura era volta alla conclusione di più Accordi Quadro ai quali la stazione appaltante avrebbe potuto fare ricorso per stipulare Appalti Specifici, a seguito della riapertura del confronto competitivo tra gli aggiudicatari parti degli Accordi Quadro.

Giafra s.r.l.(in seguito anche solo Giafra) partecipava alla suddetta procedura di gara con riferimento al lotto 3, ottenendo un punteggio per l’offerta tecnica, pari a 57.838, ed un punteggio per l’offerta economica, pari a 0,494 e, quindi, un punteggio complessivo di 58,332 punti.

Con provvedimento del 15 novembre 2023, Invitalia dichiarava entrambe le società aggiudicatarie dell’Accordo Quadro relative al lotto 3.

Giafra proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio per l’annullamento del procedimento di aggiudicazione, nonché degli altri in epigrafe indicati, nella parte in cui non la stazione appaltante aveva escluso l’operatore economico Bio Group.

Il Tribunale adito, con ordinanza n. 901 del 18 gennaio 2024, declinava la propria competenza, dichiarando competente a decidere il ricorso il TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, ai sensi dell’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.