Respinto il ricorso di Socotec Italia per l'affidamento del servizio di mappatura di habitat marini di acque profonde
Pubblicato il: 3/8/2025
Nel contenzioso, Socotec Italia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Filippo Arena; Invitalia S.p.A. è assistita dall'avvocato Marcello Collevecchio; Next Geosolutions Europe S.p.A. è difesa dall'avvocato Francesco Antonio Caputo.
Con bando pubblicato il 19.12.2023, Invitalia s.p.a. indiceva una procedura di gara aperta per l’affidamento del “Servizio di mappatura di habitat marini di acque profonde di interesse conservazionisti presenti sui monti sottomarini e sugli affioramenti rocciosi circalitorali e batiali”.
In particolare, ai sensi degli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023, Invitalia s.p.a. agiva quale Centrale di Committenza dell’indizione, gestione ed aggiudicazione della procedura, per conto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPR), soggetto responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’intervento oggetto di appalto, designato dal Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), quale amministrazione titolare del finanziamento ai fini del conseguimento degli obiettivi di investimento PNRR.
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Socotec Italia s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con la mandante Consorzio 3AS, impugnava e chiedeva l’annullamento del provvedimento prot. n. 0153814 del 24.4.2024, con il quale l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, Invitalia s.p.a., aveva disposto l’aggiudicazione della suddetta procedura in favore di Next Geosolutions Europe s.p.a., nonché della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, del verbale della commissione giudicatrice n. 2 del 27.2.2024, del verbale n. 3 del 7.3.2024 con cui la commissione giudicatrice aveva attribuito i punteggi tecnici, del verbale n. 4 del 7.3.2024 con cui la commissione giudicatrice aveva attribuito i punteggi economici e stilato la graduatoria, del verbale n. 5 del 26.3.2024 avente ad oggetto la verifica delle dichiarazione e dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa dei concorrenti collocatisi primo e secondo in graduatoria, del verbale n. 6 dell’11.4.2024 con cui il RUP aveva confermato la graduatoria, del disciplinare di gara.
La ricorrente chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con subentro nel medesimo rapporto, nonché il risarcimento per equivalente monetario dei danni derivanti dagli atti impugnati.
Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 13225 del 2024, dichiarava il ricorso irricevibile, inammissibile per difetto di interesse, oltre che infondato.
Socotec Italia s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con il Consorzio 3AS, ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.