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Respinto il ricorso di Valori S.c.a.r.l. contro ANAS S.p.A.


Pubblicato il: 3/8/2025

Nel contenzioso, Valori S.c.a.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone e Mariano Maggi; ANAS S.p.A. è assistita dagli avvocati Angelo Di Lascio ed Antonio Marino.

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Basilicata, la società Valori s.c.a.r.l. impugnava il silenzio serbato da ANAS s.p.a. sull’istanza, presentata in data 20 maggio 2022, volta al riconoscimento della compensazione dei prezzi ex art. 1-septies del d.l. n. 73 del 2021 per i lavori svolti, nel secondo semestre 2021, nell’ambito dell’Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area compartimentale Basilicata - Centro Manutentorio A, sottoscritto il 12 novembre 2019.

Con successiva determinazione del 3 gennaio 2023, impugnata con motivi aggiunti depositati in data 9 gennaio 2023, ANAS s.p.a. provvedeva ex professo sull’istanza, rigettandola per le seguenti motivazioni.

Ad avviso della ricorrente, le ragioni a fondamento del diniego sarebbero state illegittime, sul presupposto, in particolare, della pertinenza dell’invocato art. 1-septies del d.l. n. 73 del 2021 alla fattispecie per cui è causa, poiché riferibile all’accordo-quadro sottoscritto inter partes in data 12 novembre 2019, prima cioè dell’entrata in vigore di detta disposizione (il 25 luglio 2021), irrilevante essendo invece la circostanza per cui il successivo contratto applicativo (al quale l’istanza di compensazione si riferiva) fosse stato stipulato solo in data 23 settembre 2021 (ossia oltre l’orizzonte temporale divisato dalla norma).

Costituitasi in giudizio, ANAS s.p.a. eccepiva preliminarmente l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, concludendo quindi per l’infondatezza dei motivi aggiunti.

Con sentenza non definitiva n. 62 del 26 gennaio 2023, il giudice adito dichiarava l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, rimettendo la controversia sul ruolo ordinario per la trattazione in pubblica udienza; quindi, con sentenza 4 maggio 20203, n. 264, il Tribunale amministrativo della Basilicata respingeva i motivi aggiunti, siccome infondati.

Avverso tale decisione Valori s.c.a.r.l. interponeva appello, affidato ad un unico, articolato motivo di impugnazione, così rubricato: “Erroneità della decisione di prime cure nella misura in cui il TAR ha respinto la contestazione mossa dal Consorzio Valori, sulla scorta di una interpretazione restrittiva dell’art. 1 septies del D.L. n. 73/21. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies D.L. 73/2021 e successive proroghe. Violazione della Circolare MIMS del 5 aprile 2022. Violazione dei principi di eguaglianza sostanziale, buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza, leale collaborazione di cui agli artt. 3, 24, 97 e 117, co. 1 Cost, art. 41 Carta di Nizza e art.1, comma 2 bis, L. 241/1990. Violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. Violazione dei principi di concorrenza e della libera iniziativa economica di cui agli artt. 101 e ss. TFUE, art. 41 Cost e art. 16 Carta di Nizza. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento di potere. Illegittimità del diniego opposto da Anas. Sulla necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 septies D.L. 73/2021 e successive proroghe. In subordine: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 septies D.L. 73/2021 e successive proroghe”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del grado compensate.