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Accolto il ricorso di Nuova Sarda per l'accesso alle tariffe incentivanti per l'energia da impianto fotovoltaico


Pubblicato il: 3/8/2025

Nel contenzioso, Nuova Sarda Ri.Mac.Op. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giovanni Battista Conte e Emilio Sani; GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è assistito dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese.

Nuova Sarda Ri.Mac.Op. S.R.L ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento della comunicazione del gestore dei servizi energetici del 20 gennaio 2022 a conclusione del procedimento di verifica sull'impianto fotovoltaico gestito dall’appellante ha comunicato a quest'ultimo “che la tariffa incentivante da riconoscere all'impianto è quella spettante agli impianti “parzialmente integrati architettonicamente – b2/2” in misura pari a 0,384 €/kWh, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli”.

La società appellante è responsabile di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 373,50 kWp situato in Località Prato Sardo, Lotto n. 131, nel Comune di Nuoro, situato sulla copertura di un fabbricato industriale adibito alla riparazione di macchine da miniera, cava e cantiere.

L’impianto de quo è costituito da 1.660 pannelli fotovoltaici, installati in sezioni compartimentali sulla copertura in lamiera del fabbricato” e l’integrazione dei pannelli nella copertura dell’edificio è costituita “dall’istallazione nei camminamenti di idonei elementi di raccordo, costituiti da componenti metallici in grigliato di tipo orso grill”.

L’impianto fotovoltaico era autorizzato dal Comune di Nuoro con provvedimento abilitativo perfezionatosi in data 19 novembre 2009, ed entrava in esercizio il 27 ottobre 2010.

In data 8 dicembre 2010, la società ha presentato al GSE la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, ai sensi del DM 19 febbraio 2007 (c.d. “secondo Conto Energia”), quale “impianto architettonicamente integrato” Tipo b3/Tipologia specifica 10 dell’Allegato 3 al DM 19 febbraio 2007, vale a dire “Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa”.

Con nota del 7 giugno 2011 il G.S.E. ammetteva la Società alla tariffa incentivante richiesta nella misura di 0,4220 euro/kWh, qualificando l’impianto come appartenente alla categoria “architettonicamente integrato di tipo b3” e rientrante nella “tipologia specifica 1”, ossia “Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita”.

Con nota del 16 febbraio 2018, il Gestore comunicava l’avvio del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, nel cui ambito il GSE rilevava la difformità dell’impianto rispetto alle previsioni del Decreto, in quanto esso risultava “carente di idonei elementi di raccordo tra i moduli e il resto degli elementi di copertura, necessari ai fini del riconoscimento della tariffa spettante agli impianti integrati architettonicamente”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.