Respinto il ricorso di Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum contro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Gioia Tauro
Pubblicato il: 3/8/2025
Nel contenzioso, la Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum è affiancata dagli avvocati Aristide Police, Paul Simon Falzini e Giuseppe Messina.
L’originaria ricorrente chiedeva all’Autorità Portuale di Gioia Tauro, con istanza trasmessa in data 14 settembre 2021, il rilascio di una concessione demaniale marittima volta “ad ottenere una zona demaniale marittima nella superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti, ubicati nel porto vecchio di Crotone, identificati catastalmente al foglio di mappa n. 38, particella n. 434, allo scopo di destinarla ad uffici sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici”, con la precisazione che i manufatti oggetto di interesse venivano richiesti nello stato in cui essi si trovavano e che non sarebbe stata apportata alcuna modifica.
Analoga istanza di concessione demaniale, presentata in precedenza per la trasformazione degli stessi manufatti in una struttura ricettiva alberghiera, mediante un intervento di demolizione-ricostruzione, non aveva sortito esito positivo, essendo stata rigettata dall’Autorità, a causa del parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, Catanzaro e Crotone.
L’Autorità Portuale, con nota prot. n.0018094 del 3 novembre 2021, aveva comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 - bis della l. n. 241/90.
Istruito il procedimento, con nota prot. n. 0008185 U PRES del 4 maggio 2022, l’Autorità ha adottato il provvedimento conclusivo di rigetto.
Avverso tale provvedimento, nonché avverso tutti gli atti conseguenti e presupposti, l’attuale appellante ha proposto ricorso al Tar Reggio Calabria che, con la sentenza in questa sede impugnata ha respinto il ricorso.
La parte ricorrente, soccombente in primo grado, ha appellato ritualmente la sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.