Respinto il ricorso del Comune di Santa Marinella contro Inwit
Pubblicato il: 3/10/2025
Nel contenzioso, il Comune di Santa Marinella è affiancato dagli avvocati Gabriele Tricamo, Angelo Annibali, Andrea Ruffini e Marco Orlando; Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria.
In data 4 agosto 2022, Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito anche solo “Inwit”), operatore di comunicazione titolare di apposita autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico del d.lgs. n. 259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di seguito anche CCE), ha presentato al Comune di Santa Marinella ai sensi dell’art. 44 CCE un’istanza per la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica (un palo predisposto per ospitare gli apparati e per i collegamenti necessari per la telefonia mobile cellulare) commissionata dall’operatore Vodafone, con interesse anche di T.I.M., al fine di consentire al gestore di assicurare la corretta copertura del segnale radio per la fornitura dei servizi di tlc nella zona.
Il 6 ottobre 2022 con nota prot. n. 38370 dell’ufficio tecnico comunale di Santa Marinella, sono stati comunicati ad Inwit i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/90. In sintesi, il Comune ha contestato all’operatore: la mancata allegazione all’istanza del contratto di locazione dell’area privata utilizzata per l’installazione; la contrarietà del progetto all’art. 3 del “Regolamento comunale per il controllo delle installazioni, delle modifiche, del risanamento e delle localizzazioni degli impianti radioelettrici” del 2002, ai sensi del quale l’installazione delle S.R.B. era consentita solo nei siti specifici indicati nell’allegato 1, essendo vietato localizzare antenne in tutte le altre zone del territorio comunale.
Con ricorso notificato il 12 febbraio 2022 e depositato il 14 febbraio 2022 Inwit ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, domandandone l’annullamento, i seguenti atti: la suddetta nota prot. n. 40738 del 21 ottobre 2022 del settore IV del Comune di Santa Marinella con cui è stato disposto il diniego definitivo all’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/03 (ex art. 87), per la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica per telecomunicazioni (SRB); la nota prot. n. 38370 del 6 ottobre 2022 con cui la medesima amministrazione ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990; il “Regolamento comunale per il controllo delle installazioni, delle modifiche, del risanamento e delle localizzazioni degli impianti radioelettrici”, in particolare l’art. 3 e l’Allegato 1, e la coeva deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale n. 51/2002 e s.m.i., ove occorrer possa anche mediante disapplicazione; lo schema del “Regolamento comunale per l’installazione di impianti di tele-radiocomunicazione” solamente adottato, in particolare dell’art. 6, e la coeva delibera di adozione della Giunta Comunale n. 155 del 20.9.2022, tra cui l’art. 2, ove occorrer possa anche mediante disapplicazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti: dichiara, in parte, inammissibile e, in parte, respinge, nei sensi e termini di cui in motivazione, l’appello incidentale autonomo proposto da Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.; respinge l’appello principale proposto dal Comune di Santa Marinella. Spese compensate.