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Editrice T.N.V. vince il contenzioso contro l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni


Pubblicato il: 3/10/2025

Nella vertenza, Editrice TNV S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luciano Guerrini e Domenico Siciliano.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 114/20/Cons del 16 marzo 2020, ha ordinato alla società Editrice TNV S.p.A. (di seguito anche solo TNV o l’emittente), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telenuovo Retenord”, di pagare la sanzione amministrativa di € 62.500,00, al netto di ogni onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione di disposizioni contenute nell’articolo 34, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 177 del 2005 in combinato disposto con il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori.

L’Autorità ha contestato alla ricorrente la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, commi 1, 2 e 6 d.lgs. 177/2005.

L’emittente, rilevato che la sentenza del Tar per il Lazio ha accolto il primo motivo di ricorso e respinto i restanti motivi, ha proposto l’appello RG. n. 5707 del 2024,

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha contestato la fondatezza delle censure proposte, concludendo per il rigetto dell’appello.

L’appellante ha proposto memoria di replica.

L’Autorità ha appellato la stessa sentenza del Tar per il Lazio, Sezione Quarta, n. 7433 del 2024 nella parte in cui ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da TNV, rideterminando la sanzione in € 55.000.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi in epigrafe, così provvede: accoglie in parte l’appello (R.G. n. 5707 del 2024) proposto dalla Editrice T.N.V. s.p.a.; accoglie l’appello (R.G. n. 5740 del 2024) proposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte qua il ricorso proposto in primo grado dalla Editrice T.N.V. s.p.a. e determina la sanzione irrogata nella misura di € 45.000.