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Respinto il ricorso di LTM Livorno Terminal Marittimo per l'occupazione delle aree demaniali nel Porto di Livorno


Pubblicato il: 3/10/2025

Nel contenzioso, LTM Livorno Terminal Marittimo è affiancata dall'avvocato Federico De Meo.

La società Livorno Terminal Marittimo-Autostrade del Mare S.r.l. (LTM) occupa, in forza dell'accordo sostitutivo di concessione demaniale n. 75/2000 del 12 giugno 2000, stipulato con l’Autorità Portuale di Livorno ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge n. 84/1994, e dei successivi atti suppletivi n. 1/2006 del 22 dicembre 2006 e n. 24/2014 del 19 maggio 2014, un'area demaniale marittima di mq. 78.900, situata alla parte opposta della darsena n. 1 e un’altra area di mq. 16.105 situata presso la stessa darsena n. 1 del Porto di Livorno, comprensiva di banchina, accosto 15/A sulla sponda est della Darsena Toscana, per una superficie complessiva di mq. 95.005.

Sulla base dei prefati accordi, la società concessionaria è legittimata ad utilizzare l’area allo scopo di mantenere e gestire un terminal polifunzionale a servizio del traffico cabotiero nazionale ed estero, per la ricezione, imbarco/sbarco, smistamento e movimentazione di contenitori e merci varie posizionate con prevalenza su materiale rotabile.

La società appellante impugna, chiedendone l’annullamento, la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR per la Toscana ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della nota prot. n. 77 del 5 gennaio 2017, con la quale il Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno le aveva comunicato che la liquidazione dei canoni di concessione demaniale relativi alle annualità 2011-2015 era stata erroneamente operata dall’Autorità, assumendo, come base di calcolo sulla quale applicare la riduzione del 20% prevista dalla tariffa C.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.