Urbe Vigilanza ottiene l'affidamento del servizio quadriennale di vigilanza presso le AA.SS. Ospedaliere Campane
Pubblicato il: 3/11/2025
Nel contenzioso, Urbe Vigilanza S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa; Sistemi di Sicurezza S.r.l. è assistita dall'avvocato Enrico Angelone; So.Re.Sa. S.p.A. è difesa dall'avvocato Fabio Aprea.
La sentenza del Consiglio di Stato italiano riguarda il ricorso in appello presentato dalla società Urbe Vigilanza s.p.a. contro la società Sistemi di Sicurezza s.r.l. e la Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.) s.p.a. La controversia riguarda l'aggiudicazione del lotto n. 13 relativo a una procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania.
La procedura di gara, indetta da So.Re.Sa. nel 2019, prevedeva la suddivisione in 16 lotti e un vincolo di partecipazione che limitava ogni concorrente a presentare offerte per non più di 8 lotti, con un ulteriore vincolo di aggiudicazione che permetteva a ciascun concorrente di aggiudicarsi fino a un massimo di 4 lotti. Durante la gara, è emerso che quattro società appartenenti al gruppo Cosmopol avevano partecipato a lotti diversi, sollevando dubbi sulla possibile elusione del vincolo di partecipazione.
Il seggio di gara ha chiesto chiarimenti alle società coinvolte e, non trovando prove sufficienti di una mancanza di autonomia decisionale, ha ammesso le società del gruppo Cosmopol alla gara. Tuttavia, prima dell'aggiudicazione, il seggio ha segnalato all'Autorità per la concorrenza e il mercato (Agcm) la sovrapposizione delle offerte come possibile indice di un'intesa restrittiva della concorrenza. L'Agcm ha concluso che le sovrapposizioni erano spiegabili dall'appartenenza delle società allo stesso gruppo e ha suggerito che, ai fini dell'applicazione dei limiti di partecipazione e aggiudicazione, le società dovessero essere considerate come un'unica entità economica.
La società Sistemi di Sicurezza, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 13 al Tar di Napoli, sostenendo l'elusione del vincolo di partecipazione. Il Tar ha accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale della società aggiudicataria, che ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha rigettato il primo motivo di appello, relativo all'inammissibilità del ricorso di primo grado, e ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea alcune questioni pregiudiziali sull'applicazione del vincolo di partecipazione ai gruppi societari.
Il Collegio ha disposto che le parti presentino memorie sulla questione pregiudiziale entro 30 giorni, riservando ogni ulteriore pronuncia alla sentenza definitiva.