Respinto il ricorso di Veroniki Water Power Due per l'accesso agli incentivi energetici
Pubblicato il: 3/11/2025
Nel contenzioso, Veroniki Water Power Due S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Claudio Vivani e Michele Peracino; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti e Antonio Pugliese.
La società appellante, titolare di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili (una centralina idroelettrica), impugna la sentenza che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti contro i provvedimenti con cui il Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a., preso atto dell’attività di controllo documentale relativa all’impianto, ha riscontrato l’avvenuta derivazione di una portata superiore a quella massima di concessione (ritenuta equivalente a una produzione in parziale carenza di titolo), ha rideterminato l’incentivo spettante e disposto il recupero di quanto indebitamente percepito in eccesso.
I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
La società appellante è titolare dell’impianto idroelettrico situato nel Comune di Sordevolo (BI) indentificato con codice IAFR 6566, in forza della comunicazione del 25 marzo 2022 di accoglimento della richiesta di trasferimento dal precedente titolare, la società Vadena s.r.l., la quale, a sua volta, ne aveva acquisito la titolarità dalla società GDM s.r.l..
L’impianto consiste in una centralina idroelettrica, realizzata in forza della concessione di derivazione d’acqua a uso energetico, rilasciata alla GDM s.r.l. con determinazione del 16 giugno 2010 della Provincia di Biella, per una portata massima pari a 360 1/s e una portata media pari a 210 l/s.
La centrale ospitava due gruppi TG turbina Generatore, rispettivamente, il primo per massimo 270 l/s e il secondo per massimo 90 l/s.
Con comunicazioni del 28 e del 31 agosto 2012, il responsabile dell’impianto ha presentato a Comune e Provincia un’istanza di modifica non sostanziale, riguardante l’installazione di due nuovi generatori in sostituzione dei precedenti, in modo da attrezzare i due gruppi con getti capaci di turbinare complessivamente 270 l/s, precisando però che il secondo gruppo avrebbe avuto un solo iniettore attivo e sarebbe stato regolato per turbinare fino a 90 l/s, mentre il secondo iniettore sarebbe stato attivato solo in caso di avaria del primo al fine di limitare le perdite di produzione.
Con nota del 10 giugno 2020, il GSE ha comunicato alla GDM s.r.l. l’avvio del procedimento per lo svolgimento di controllo mediante verifica documentale in relazione all’impianto.
Nell’ambito del procedimento, con nota del 7 agosto 2020, la Provincia di Biella ha riferito che «in alcuni mesi del 2018, la portata d’acqua media mensile derivata aveva superato il valore di portata massima derivabile stabilito nel relativo disciplinare di concessione, con inosservanza di prescrizioni del disciplinare di concessione stesso; violazione che comporta unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria» (come da verbale di accertamento n. 20/2019 e verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 21/2019, entrambi del 4 novembre 2019), segnalando che «un valore d’acqua prelevata maggiore del valore limite di concessione determina un incremento del valore di energia prodotta oggetto di incentivazione».
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di GSE s.p.a., nella misura di euro 4.000 (quattromila/00), oltre oneri e accessori come per legge (i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario).