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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell'ASL Salerno per i tetti di spesa per la macroarea assistenza riabilitativa


Pubblicato il: 3/12/2025

Nella vertenza, ASL Salerno è affiancata dall'avvocato Augusto Chiosi; la Tivan S.r.l. è assistita dagli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo.

La Tivan s.r.l. gestisce una struttura sanitaria accreditata con il SSR campano per la branca della riabilitazione, la quale eroga, giusta contratto sottoscritto ex art. 8 quinquies, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992, prestazioni ambulatoriali, domiciliari e di semiconvitto o semiresidenziali (art. 26, legge n. 833 del 1978).

La Società impugnava presso il TAR Campania, sede di Salerno, la delibera n. 236 del 22 ottobre 2018 dell’ASL Salerno, avente ad oggetto i “Tetti di spesa anno 2018” per la Macroarea assistenza riabilitativa ex art. 26 l. n. 833/1978, nonché la successiva delibera n. 296 del 16 novembre 2018 “Deliberazione n. 236/2018 D.C.A. n. 41 del 29.05.2018 – Macroarea assistenza riabilitativa ex art. 26 l. 833/1978 – Tetti di spesa anno 2018/2019 – Integrazioni e rettifiche” (oltre ad ulteriori atti connessi).

Impugnava poi, con motivi aggiunti, anche il contratto stipulato in data 4 febbraio 2019 con l’ASL Salerno, avente ad oggetto la “fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della l. 833/1978”, perché considerato inficiato dai medesimi vizi censurati nelle delibere citate. La Società asseriva di essere stata costretta a firmare il contratto, nonostante i vizi, per evitare la sospensione del rapporto di accreditamento con la ASL. Di tale contratto veniva, peraltro, impugnata anche la clausola di salvaguardia di cui all’art. 12, che prevede che la struttura privata rinunci, tra l’altro, alle azioni giudiziarie avverso i provvedimenti che hanno determinato i tetti di spesa.

Deduceva la Società che, nel 2017, l’ASL Salerno le aveva assegnato tetti di spesa specifici per prestazioni ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali, formalizzati in un contratto sottoscritto il 25 ottobre 2017, in seguito a una rimodulazione autorizzata dall’ASL che, rispetto a quanto previsto nella delibera n. 910/2017 (sulla determinazione dei tetti di spesa per l’anno 2017), spostava risorse dal regime semiresidenziale a quello ambulatoriale, data la maggiore richiesta di quest’ultimo.

Nonostante il contratto del 2017, l’ASL, con le delibere impugnate, aveva assegnato alla Società tetti di spesa per gli anni 2018 e 2019 che non corrispondevano a quelli contrattualizzati. Invece di usare i dati del contratto del 2017, l’ASL aveva, infatti, utilizzato quelli della delibera n. 910/2017, che a sua volta faceva riferimento ai tetti del 2016. Questo aveva comportato una riduzione del budget per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari e un aumento per quelle semiresidenziali. La Società non era, però, in grado di sfruttare questo aumento, subendo una perdita di euro 192.905,00 nel settore ambulatoriale/domiciliare, oltre a una mancata entrata di euro 179.910,00 nel semiresidenziale.

Con i primi due motivi di ricorso, dunque, la Società lamentava che, sebbene il tetto complessivo 2017 rimanesse invariato, la ripartizione tra i diversi settori era applicata in modo non corretto, danneggiando il settore ambulatoriale e domiciliare, dove si era registrata una maggiore richiesta. In questo modo era leso l’affidamento che la Società riponeva nella situazione cristallizzata nel contratto del 25 ottobre 2017, sulla base della quale era stata predisposta l’organizzazione di mezzi e personale.

La Società lamentava anche la violazione dei criteri indicati nella Delibera del Commissario ad acta (DCA) n. 41/2018 e di quelli stabiliti dalla stessa ASL per la determinazione dei tetti di spesa negli anni 2018-2019. Nella DCA n. 41/2018, infatti, si stabiliva che la regolamentazione dei tetti doveva aderire al fabbisogno territoriale, mentre la ASL, nella sua circolare attuativa, aveva riconosciuto la necessità di ridurre le prestazioni domiciliari e incrementare quelle ambulatoriali.

La Società asseriva di mantenere un interesse alla favorevole decisione del ricorso anche a fronte della sopravvenuta delibera n. 341 del 24 aprile 2019 dell’ASL Salerno, avente ad oggetto “Macroarea Ass. Riabilitativa ex art. 26 l. 833/78 – Consuntivo Anno 2018”, che aveva autorizzato il pagamento delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari erogate in continuità assistenziale, oltre i limiti contrattualmente fissati, purché entro il budget complessivamente assegnato a ciascuna struttura (il che, nel caso della Società, aveva comportato il riconoscimento di tutte le somme dovute, come richieste). La Società aveva, infatti, la necessità di una rimodulazione definitiva dei tetti di spesa, in linea con il contratto del 2017, non solo per ragioni patrimoniali ma anche per organizzare e programmare le attività negli anni futuri.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.