Improcedibile il ricorso di OVS contro il Comune di Napoli
Pubblicato il: 3/12/2025
Nel contenzioso, OVS S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luigi Ferrari; il Comune di Napoli è difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi.
La OVS s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 2 febbraio 2023, n. 759 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sez. I, che ha dichiarato inammissibile (sebbene il dispositivo lo definisca respinto) il suo ricorso avverso la deliberazione n. 11 in data 29 marzo 2019 con cui il Comune di Napoli ha approvato il regolamento TARI, nonché avverso la deliberazione n. 14 in pari data, di approvazione del piano economico e finanziario 2019 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Con il ricorso in primo grado la OVS s.p.a., dopo avere premesso di produrre rifiuti speciali non pericolosi da attività commerciale, equiparabili agli urbani, di cui cura lo smaltimento e l’avvio a recupero, per il tramite di ditte specializzate e munite delle necessarie autorizzazioni, ha contestato il regolamento comunale TARI in quanto non consentirebbe di fruire della riduzione della quota variabile relativa alla tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti smaltiti e avviati a recupero.
La sentenza ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale, non essendo il regolamento lesivo in assenza di atto applicativo, e dunque fino all’adozione dell’avviso di pagamento.
Con il presente appello la OVS s.p.a. ha criticato la sentenza di primo grado, nell’assunto che il regolamento impugnato contenga disposizioni immediatamente lesive nei confronti dei contribuenti.
Con memoria in data 5 novembre 2024 l’appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, essendo il regolamento impugnato in primo grado stato sostituito da un altro regolamento TARI 2023, approvato con delibera del Comune di Napoli n. 37 in data 19 giugno 2023.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa tra le parti le spese di giudizio.