Respinto il ricorso di Iren Acqua Tigullio per l'approvazione del piano di riequilibrio economico-finanziario
Pubblicato il: 3/12/2025
Nel contenzioso, Iren Acqua Tigullio S.p.A. è affiancata dagli avvocati Daniela Anselmi e Giulio Bertone; il Comune di Chiavari è difeso dall'avvocato Luigi Cocchi.
Il giudizio chiamato innanzi al Consiglio di Stato ha ad oggetto la sentenza indicata del T.a.r. indicata in epigrafe che ha respinto la domanda di annullamento dell’ordinanza n. 89/2017 del 15 settembre 2017, comunicata il 2 ottobre 2017, recante ad oggetto: “interventi urgenti di pulizia delle canalizzazioni, delle caditoie, e dei braccetti delle acque bianche cittadine. Ordinanza ex artt. 50 e 54, comma 4, D.lgs. 267/2000”.
Tale ordinanza è stata emanata dal Sindaco del Comune di Chiavari a seguito delle “violenti piogge registratesi nel corso dell’allerta metereologica del 9 settembre u.s.” che hanno comportato “numerose segnalazioni di allagamenti in diverse parti della città” ed è stata giustificata in ragione della circostanza che tali allagamenti si sarebbero verificati “al fatto che molte canalizzazioni principali – e relative caditoie (“griglie”) e “braccetti” di collegamento con le medesime – risultano essere parzialmente intasate da detriti e materiali vari”.
In considerazione di queste premesse si è ordinato alla società odierna appellante di “provvedere immediatamente e senza indugio all’intervento di pulizia delle canalizzazioni delle acque bianche” nelle vie indicate nel provvedimento.
La società ha impugnato il provvedimento innanzi al T.a.r. per la Liguria, ritenendolo illegittimo.
Il Comune non si è costituito nel giudizio di primo grado.
Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha dichiarato le spese irripetibili.
La società ha pertanto impugnato la sentenza di primo grado, articolando un unico motivo di appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Chiavari, resistendo all’appello.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie e repliche per meglio illustrare le rispettive posizioni.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.