Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Le controversie retributive di Trieste Trasporti


Pubblicato il: 9/20/2024

Lo Studio Legale Mosetti Compagnone ha rappresentato Trieste Trasporti S.p.A., con gli avvocati Daniele Compagnone e Jasmina Milosavljevic coinvolti nell'assistenza.

Lo Studio Mosetti Compagnone ha assistito Trieste Trasporti S.p.A., società mista responsabile del trasporto pubblico locale, terrestre e marittimo, a Trieste, Muggia e nell'ex provincia di Trieste, in sei controversie giudiziarie intentate da circa 50 dipendenti.

I ricorrenti contestavano l’esclusione di alcune indennità dal calcolo della retribuzione feriale, sostenendo che tali voci dovessero essere riconosciute anche nei giorni di ferie in quanto collegate alla natura delle mansioni svolte.

La controversia si è dunque incentrata sulla qualificazione giuridica di queste indennità e sulla loro effettiva incidenza sulla retribuzione ordinaria dei lavoratori. Il nodo centrale della difesa è stato quello di dimostrare la vera natura delle indennità contestate.

Gli avvocati hanno chiarito che queste voci retributive non rientravano nella retribuzione feriale perché non erano legate alla mansione in senso stretto, ma piuttosto a scelte organizzative dell’azienda.

Un passaggio fondamentale è stato il richiamo alla giurisprudenza comunitaria, che stabilisce un principio chiave: solo gli elementi strettamente connessi alla mansione devono essere garantiti anche nei periodi di ferie.

Per rafforzare questa tesi, lo Studio ha analizzato nel dettaglio ogni singola indennità.

L’indennità per lavori pesanti è stata qualificata come un trattamento migliorativo previsto dal contratto collettivo, senza un collegamento diretto con la mansione specifica. 

Le indennità di turno e per il lavoro domenicale sono risultate collegate esclusivamente alla gestione dell’orario di lavoro, e non alla natura della prestazione svolta, motivo per cui non potevano essere considerate parte della retribuzione feriale.

L’indennità prestazione conducenti è apparsa come un insieme di voci eterogenee (premi di produzione, incentivi per la guida sicura, indennità di funzione), frutto di una contrattazione aziendale e non direttamente legate all’attività ordinaria del conducente.

Un ulteriore punto chiave della difesa ha riguardato il cosiddetto effetto dissuasivo: la normativa europea stabilisce che un lavoratore non può essere penalizzato economicamente per il semplice fatto di godere delle ferie. Lo Studio ha dimostrato che l’esclusione di queste indennità non disincentivava in alcun modo i dipendenti dal prendere le ferie, consolidando così la legittimità dell’operato di Trieste Trasporti.

Alla fine, la linea difensiva dello Studio Mosetti Compagnone è risultata vincente. Il Tribunale di Trieste – Sezione Lavoro, con sei sentenze pronunciate dal Giudice Paolo Ancora (Trib. Trieste, sent. n. 577/2023; Trib. Trieste, sent. n. 159/2024; Trib. Trieste, sent. n. 86/2024; Trib. Trieste, sent. n. 87/2024; Trib. Trieste, sent. n. 161/2024; Trib. Trieste, sent. n. 160/2024), ha accolto la posizione della società, rigettando i ricorsi dei lavoratori.