Respinto il ricorso di Studio Clinico e Radiologico Minelli S.r.l. per l'installazione di una apparecchiatura di risonanza magnetica Total Body da 1,5 Tesla
Pubblicato il: 3/13/2025
Nel contenzioso, Studio Clinico e Radiologico Minelli S.r.l. è affiancato dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy; Regione Campania è assistita dall'avvocato Rosaria Saturno; ASL Napoli 1 Centro è difesa dall'avvocato Sergio Fidanzia.
Lo Studio Clinico e Radiologico Minelli s.r.l. - struttura autorizzata ed accreditata per erogare prestazioni di diagnostica per immagini in risonanza magnetica, a gruppo d’intensità di campo magnetico inferiori a 2 Tesla, come da comunicazione inviata alla Giunta Regionale della Campania prot. n. 12822 del 26 settembre 2002 - ha domandato con istanza del 28 febbraio 2017 il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una apparecchiatura di risonanza magnetica Total Body da 1,5 Tesla Fissa.
La Regione Campania, con nota del 26 giugno 2017, ha negato l’autorizzazione sul preminente rilievo che l’istanza in parola non poteva essere considerata come diretta ad ottenere un mero ampliamento della apparecchiatura già posseduta ed autorizzata dato che si trattava di due apparecchiature non assimilabili: l’autorizzazione già posseduta si riferiva, infatti, ad una apparecchiatura RM settoriale 0,5 Tesla, mentre la nuova istanza aveva ad oggetto l’installazione di una apparecchiatura RM Total body fissa del gruppo A con intensità di campo magnetico statico da 1,5 Tesla. In aggiunta, soggiungeva la Regione che ai fini autorizzatori era comunque necessaria la valutazione di compatibilità dell’installazione con la programmazione regionale, non ancora adottata dalla Regione.
Il diniego regionale è stato impugnato innanzi al TAR per la Campania con plurimi profili di censura per violazione di legge ed eccesso di potere.
Con successivo atto la Regione ha adottato la delibera giuntale n. 592 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto tra l’altro, la programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica per il triennio 2021-2023, per il tramite del quale la Regione è addivenuta alla conclusione che “il fabbisogno di apparecchiature RM è già soddisfatto dall’attuale offerta, pubblica e privata”. Il primo ricorrente ha impugnato tale atto programmatorio con motivi aggiunti.
All’esito del giudizio di prime cure, il TAR, nel respingere il gravame, ha partitamente osservato, in fatto, che l’istanza del centro clinico e radiologico Minelli S.r.l. non può essere qualificata nei termini di sostituzione di apparecchiatura Rm in uso bensì di installazione di nuova apparecchiatura Total body, tale da ricadere sotto il vigore dell’art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 542 del 1994 concludendo per “la indefettibile necessità del provvedimento abilitativo della Regione, previa certazione della effettiva compatibilità e congruità della richiesta installazione con l’effettivo fabbisogno, siccome discendente dall’atto di pianificazione generale la cui adozione ad essa Regione è demandata” – atto di pianificazione la cui mancanza “vale ex se a giustificare il diniego frapposto dalla resistente Amministrazione regionale”. Il TAR ha disatteso altresì i motivi aggiunti proposti contro l’atto di programmazione sulla scorta del fatto che questo avrebbe tenuto conto non solo del numero delle apparecchiature, ma anche del parametro LEA adottato a livello nazionale per valutare l’appropriatezza delle prestazioni RM, assicurando il “mantenimento nell’erogazione dei Lea”, cui sono tenute le Regioni sulla base dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e che, conclusivamente, il rilascio dell’autorizzazione presuppone la mancata saturazione del fabbisogno anche quando si tratta di impianti di natura “privata”.
Lo Studio Clinico, nell’avversare in appello la pronuncia sfavorevole, ha denunciato, in primis, la falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del d.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, novellato dal d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito infine, ha stigmatizzato l’illegittimità di un blocco indiscriminato delle autorizzazioni in assenza di un atto programmatorio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue: 1) estromette dal giudizio l’ASL Napoli 1; 2) respinge l’appello; 3) condanna l’appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna oltre accessori di legge.