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Accolti gli appelli di Trenitalia e Vico S.r.l. contro Rail & Recycling S.r.l. per l'affidamento di due Accordi Quadro per la bonifica e demolizione di rotabili movibili


Pubblicato il: 3/13/2025

Nella vertenza, Trenitalia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Claudio Guccione e Adriano Cavina; Rail & Recycling S.r.l. è assistita dall'avvocato Giacomo Marchitelli; Vico S.r.l. è difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria e Alessandro Botto.

Trenitalia S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di due Accordi Quadro aventi ad oggetto il “servizio di bonifica ed eventuale demolizione o sola demolizione di rotabili movibili, in asset alle Direzioni di Trenitalia e destinati alla dismissione dal loro patrimonio”.

La procedura è stata suddivisa in 2 lotti, uno relativo alla dismissione di mezzi leggeri in asset alle Direzioni Trenitalia, per un importo pari ad € 2.372.298,99 (Lotto 1), l’altro inerente alla dismissione di rimorchiate e locomotori in asset alle Direzioni Trenitalia, per un importo pari ad € 17.053.483,56 (Lotto 2).

Ad entrambi i lotti hanno partecipato 4 concorrenti tra cui la Vico S.r.l. e la Rail & Recycling S.r.l.

Vico S.r.l. si è collocata al primo posto in graduatoria e Rail & Recycling al secondo posto in entrambi i lotti.

Rail & Recycling ha proposto ricorso avverso i provvedimenti di aggiudicazione dei lotti 1 e 2.

Il ricorso è stato accolto dal TAR Lazio con sentenza n. 22130/2024.

Di tale sentenza, Trenitalia ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello iscritto al r.g. n. 9721 del 2024. Ugualmente, la riforma della sentenza di primo grado è stata chiesta da Vico S.r.l. con rituale e tempestivo atto di appello iscritto al r.g. n. 9729 del 2024.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti n. 9721 del 2024 e n. 9729 del 2024 li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione e, conseguentemente, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 22130/2024.