Accolto il ricorso di So.Ri.Cal. per l'accesso agli acquedotti
Pubblicato il: 3/13/2025
Nel contenzioso, So.Ri.Cal. S.p.A. è affiancata dall'avvocato Antonino Infortuna.
La controversia si innesta sulla sentenza 27 maggio 2024 m. 833, resa dal Tar Calabria, di accoglimento del ricorso per ottemperanza proposto da Società Risorse Idriche Calabresi - So.Ri.Cal. s.p.a. in liquidazione, con la quale il giudice di primo grado ha compensato le spese.
La predetta società ha proposto appello chiedendo la riforma del capo con il quale il giudice di primo grado ha deciso la compensazione delle spese.
Il Tar ha motivato la decisione sulle spese affermando che “le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensare, in considerazione dell’attivazione da parte della creditrice di due procedure esecutive, di cui una incidente sulla disponibilità della liquidità della debitrice”.
La decisione del giudice di compensare le spese costituisce una valutazione altamente discrezionale, sindacabile in sede di appello nei casi in cui le statuizioni di primo grado siano manifestamente irragionevoli, abnormi, illogiche ovvero contengano condanne a somme palesemente inadeguate (Cons. St., sez. IV, 30 marzo 2020 n. 2167).
Il Collegio ritiene che nel caso di specie risulti integrata la fattispecie che consente la riforma della decisione del primo giudice di compensare le spese.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte appellante, che si liquidano in euro 4.000, oltre accessori di legge.