Accolto il ricorso di Winp per l'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio del comune di Venosa
Pubblicato il: 3/14/2025
Nel contenzioso, Winp S.r.l. è affiancata dall'avvocato Francesco Vergara.
La società Winp s.r.l. ha impugnato: la sentenza non definitiva del T.a.r. Basilicata, Sezione I, n. 679/2022, con la quale, in sede di ottemperanza della sentenza del medesimo T.a.r. n. 77/2022 del 31 gennaio 2022, è stata respinta la domanda diretta alla declaratoria di nullità o inefficacia della determinazione dirigenziale dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 23/BE-2022/D.00105 del 15 febbraio 2022; la sentenza definitiva n. 866/2022 del T.a.r. Basilicata, Sezione I, con la quale è stata respinta la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 23/BE-2022/D.00105 del 15 febbraio 2022; il giudice di primo grado ha condannato la società Crossenergy s.r.l. (dante causa della odierna appellante) alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Basilicata, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
La società Crossenergy s.r.l. ha presentato alla Regione Basilicata, in data 20 gennaio 2011 (prot. 8793/73AD), un’istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e, in data 25 novembre 2011 (prot. 201835/75AB) un’istanza di “valutazione di impatto ambientale”, per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio del comune di Venosa in provincia di Potenza.
Il progetto, composto inizialmente da 23 aerogeneratori, è stato poi ridotto a 19 aerogeneratori da 3 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 57 MW, con connessione alla rete di trasmissione nazionale presso la esistente sottostazione elettrica di Genzano di Lucania in provincia di Potenza.
Con nota del 31 luglio 2018 la società Crossenergy ha sollecitato la Regione Basilicata alla definizione del procedimento di VIA e, con successivo atto del 25 febbraio 2020, ha invitato la medesima Regione a convocare la conferenza di servizi e a concludere il procedimento relativo alla istanza di autorizzazione unica.
Il dirigente dell’Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha quindi adottato la nota prot. 244114/23AB del 23 dicembre 2020, con cui ha trasmesso il “parere contrario” del CTRA del 10 dicembre 2020 e comunicato il preavviso di rigetto sull’istanza di VIA prot. 8793/23AD del 20 gennaio 2011; in riscontro al preavviso di rigetto, la società ha trasmesso le proprie osservazioni del 4 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, evidenziando: l’inammissibilità della definizione del procedimento di VIA al di fuori e dopo la conclusione dei lavori della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003; la mancata considerazione della riduzione del progetto da 19 a 14 aerogeneratori, a mezzo della nota prot. 2020-0145704 del 24 luglio2020; l’erroneità dei richiamati pareri degli Uffici regionali e della Soprintendenza.
Con deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 215 del 19 marzo 2021 è stato espresso “giudizio negativo di compatibilità ambientale” e “diniego di autorizzazione paesaggistica” relativamente al progetto di impianto eolico di 19 aerogeneratori e della potenza di 57 MW (anziché di 14 aerogeneratori e della potenza di 32 MW), “per le motivazioni riportate nel verbale relativo alla seduta del C.T.R.A. del 10/12/2020”.
La deliberazione della Giunta regionale n. 215/2021, unitamente agli atti allegati e richiamati, è stata impugnata innanzi a T.a.r. Basilicata dalla società Crossenergy con ricorso R.G. n. 285/2021, denunciando – tra l’altro – che “una volta decorsi i termini di legge per l’adozione del parere di compatibilità ambientale al di fuori dalla Conferenza di Servizi e una volta chiusa quest’ultima in assenza di acquisizione del medesimo parere, esso non poteva più essere reso con autonomo provvedimento, come previsto dall’art. 14-ter, comma 4 L. 241/1990 (nel testo vigente ratione temporis)”; il T.a.r. Basilicata, con sentenza n. 77/2022, ha accolto il ricorso e ha annullato il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso con la delibera n. 215/2021 e con gli allegati verbale del CRTA del 10/12/2020 e relazione dirigenziale del 9 marzo 2021, per l’assorbente fondatezza del motivo con cui era stata dedotta la “violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nonché dell’art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, in quanto l’avversato parere negativo di compatibilità ambientale, reso fuori termine, sarebbe dovuto essere espresso nella conferenza di servizi e non mediante autonomo provvedimento”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, dichiara la nullità della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 23 del 15 febbraio 2022, per violazione e/o elusione del giudicato (con conseguente improcedibilità della domanda di annullamento della deliberazione regionale impugnata).