Rigettato il ricorso di PFE S.p.A. in materia di servizi di pulizia ed igiene di uffici ed immobili
Pubblicato il: 3/14/2025
Nella vertenza, PFE S.p.A. è affiancata dall'avvocato Umberto Ilardo; il Comune di Sassari è difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi; Miorelli Service S.p.A. è assistita dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti.
PFE s.p.a. ha impugnato, con due distinti ricorsi (uno relativo al Lotto 1 e l’altro relativo al Lotto 2), la determinazione n. 295 del 26 gennaio 2024, con cui il Comune di Sassari ha aggiudicato l’intero appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene di uffici ed immobili, relativamente ad entrambi i lotti, alla Morelli Service s.p.a., unitamente a tutti i verbali di gara ed a tutti gli atti presupposti e connessi, lamentando la violazione degli artt. 35, 95 e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, oltre all’eccesso di potere, ed asserendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.
In particolare nel presente giudizio, avente ad oggetto il lotto 2, la ricorrente ha dedotto che: 1a) l’aggiudicataria, in sede di chiarimenti, ha ridotto le ore dedicate alla prestazione effettiva del servizio da 68.452,00 (originariamente indicate) a 63.122,00, includendo nel monte ore operativo le ore dedicate alla formazione (5.330,00), inizialmente non considerate, e così coprendo i relativi costi ulteriori, con una inammissibile modifica all’offerta; 1b) ha indicato un numero di interventi per l’Area 3 (26 all’anno e, cioè, uno ogni quindici giorni invece che 104 all’anno e, cioè, 2 alla settimana, come da Allegato C) inferiore a quello previsto nei documenti di gara o, in caso contrario, non ha tenuto conto dei relativi costi; 1c) non ha giustificato alcune voci di costo contemplate nell’offerta tecnica (ad esempio, migliorie volte alla qualità ed all’efficacia del servizio o controlli) –circostanze idonee a dimostrare l’anomalia dell’offerta; 2) non ha indicato il numero di macchine da utilizzare e non ha prodotto la documentazione idonea a dimostrare la loro conformità ai criteri minimi ambientali – adempimenti previsti a pena di esclusione.
Il T.a.r. ha rigettato il ricorso, escludendo, da un lato, la lamentata modifica postuma dell’offerta da parte dell’aggiudicataria, “posto che la formulazione originaria non recava alcuna specificazione tale da escludere dal monte ore quelle dedicate alla formazione, il che rende la successiva specificazione di segno opposto compatibile con la formulazione originaria dell’offerta”, ed affermando, dall’altro lato, la necessità, in base all’art. 15 del capitolato di gara, di indicare solo la tipologia e le caratteristiche delle macchine destinate all’espletamento del servizio, nel rispetto del d.m. n. 51 del 2021. Inoltre, ha ritenuto che l’offerta non fosse in perdita, nonostante gli extra-costi relativi all’Area 3, tenuto conto del profitto dichiarato e del margine delle spese generali, ed essendo irrilevante la mancata giustificazione sulle voci “Migliorie volte alla qualità ed all’efficacia del servizio..”, stante la valutazione complessiva sull’attendibilità dell’offerta.
Avverso la sentenza la originaria ricorrente ha proposto appello, formulando i seguenti motivi: 1) l’erroneo rigetto del primo motivo di ricorso, atteso che la natura di ore lavorate di servizio effettivo delle 68.452,44 ore indicate si ricava dal collegamento, dichiarato dalla stessa aggiudicataria, con il monte teorico collettivo (90.400,00) e con la proporzione, insista nelle tabelle ministeriali, ore lavorate/teoriche (pari a 1.581:2.088), sicché il maggior costo della formazione, oltre a quello degli interventi non programmati nell’area 3 e delle ulteriori voci non considerate, determina sicuramente una perdita dell’offerta, oltre a tradursi in una inammissibile modifica della proposta (riduzione delle ore destinate all’espletamento del servizio; aumento degli interventi destinatati all’area omogenea 3) ed a svelare la difformità della offerta rispetto al bando, quanto al numero delle operazioni di pulizia, già da sola sufficiente a giustificare l’esclusione; 2) l’erroneo rigetto del secondo motivo di ricorso, atteso che, da un lato, il rinvio, da parte dell’art. 15 del capitolato d’oneri, al d.m. 51 del 2021, imponeva la precisazione del numero di macchine utilizzato e, dall’altro, che anche qualora si potesse ritenere sufficiente l’indicazione della tipologia delle macchine, l’aggiudicataria avrebbe dovuto allegare le schede tecniche o la documentazione idonea dimostrare il rispetto dei criteri ambientali minimi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta l 'appello e dichiara integralmente compensate le spese di lite.