Respinto il ricorso di Ge.A.F. Gestione Autolinee Frosinone S.c.r.l. per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
Pubblicato il: 3/15/2025
Nel contenzioso, Ge.A.F. Gestione Autolinee Frosinone S.c.r.l. è affiancata dall'avvocato Aldo Basile; il Comune di Frosinone è assistito dall'avvocato Marina Giannetti; Cialone Tour S.p.a. è difesa dall'avvocato Aldo Ceci.
Ge.A.F. Gestione Autolinee Frosinone Società consortile a responsabilità limitata, seconda classificata nella gara di appalto per il servizio di trasporto pubblico locale indetta dal comune di Frosinone, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento dell’amministrazione sulla sua istanza notificata a mezzo pec in data 28 novembre 2023 con cui aveva chiesto alla stazione appaltante di avviare un procedimento per accertare i presupposti per la risoluzione del contratto di appalto - stipulato il 16 aprile 2020 - per grave inadempimento del gestore del servizio Cialone Tour S.p.a. rispetto all’offerta tecnica presentata in gara.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 481 del 2024, appellata da Ge.A.F. per i seguenti motivi di gravame.
L’appellante ha chiesto, in conclusione: di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal comune di Frosinone in ordine alla richiesta di avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di appalto per il servizio di TPL stipulato con la Cialone Tour S.p.a.; di accertare e dichiarare il conseguente obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza; di ordinare alla medesima amministrazione di provvedere sull’istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni oppure nel diverso termine ritenuto congruo e di concluderlo nel termine previsto dal codice degli appalti, vigente ratione temporis; di disporre sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine stabilito.
Si sono costituiti per resistere all’appello il comune di Frosinone e Cialone Tour S.p.a. Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di inammissibilità del ricorso di primo grado. Spese compensate.