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Il CdS si pronuncia in materia di quantificazione del contributo di estrazione del marmo


Pubblicato il: 3/15/2025

Nel contenzioso, Apuana Marmi - SAM S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mario Pilade Chiti e Riccardo Diamanti; Cremomarmi S.r.l. e La Facciata S.r.l. sono assistite dagli avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini e Antonio Lattanzi; il Comune di Carrara è difeso dall'avvocato Domenico Iaria; Regione Toscana è rappresentata dall'avvocato Barbara Mancino.

Con l’appello in trattazione, le società ricorrenti, concessionarie di agri marmiferi e proprietari di beni estimati nel Comune di Carrara, ove esercitano l’attività di escavazione ed estrazione del marmo, chiedono la riforma delle sentenze 12 aprile 2022, n. 496 e 498, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il loro ricorso proposto per l’annullamento delle deliberazioni e degli atti del Comune di Carrara con i quali sono stati determinati gli importi del contributo di estrazione per gli anni 2016 e 2017 dovuto dalle imprese ai sensi dell’art. 36 della legge della Regione Toscana, 25 marzo 2015, n. 35.

Con la sentenza, il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il primo giudice, anzitutto, quanto alle numerose questioni relative alla compatibilità costituzionale e comunitaria della disciplina regionale in tema di contributo per le attività estrattive applicabile nel distretto Apuoversiliese, ha richiamato la sentenza del medesimo Tribunale amministrativo (sentenza del 9 agosto 2021, n. 1139) che dette questioni ha respinto integralmente. 

Ha rilevato inoltre come la normativa regionale censurata non viola nemmeno i principi comunitari di libertà di stabilimento, libera concorrenza e proporzionalità, non sussistendo alcuna discriminazione sulla base della nazionalità degli operatori economici, atteso che la disciplina sul contributo di estrazione del marmo è applicabile a qualunque operatore economico che intenda insediarsi nella zona Apuoversiliese e trova giustificazione nella necessità di tutelare interessi pubblici particolarmente rilevanti.

La ricorrente in primo grado, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando in parte i motivi del ricorso in primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese giudiziali.