Inammissibile il ricorso di AGCOM contro il Corecom Lazio
Pubblicato il: 3/17/2025
Nel contenzioso, Italian Broadcasting S.r.l. è affiancata dall'avvocato Italo Sciscione; Regione Lazio è difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco.
AGCOM ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2212 del 2024, concernente il rigetto, in via rescissoria, della domanda risarcitoria proposta in prime cure da Italian Broadcasting s.r.l.s.
Italian Broadcasting s.r.l.s. esercitava il servizio di media audiovisivo sul canale 880 del satellite Hotbird Eutelsat 13, sul quale era trasmesso «Il Cerca Salute», format televisivo del quale era ospite fisso Adriano Panzironi, giornalista ed autore di pubblicazioni inerenti alla correlazione tra regime alimentare ed aspettative di vita.
Il citato programma era stato oggetto, nel 2019, di un procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito «AGCOM»), nei confronti di altra emittente televisiva esercente il servizio di media audiovisivo in ambito nazionale.
Con deliberazione 129/20/CONS del 18 marzo 2020 – emanata nel corso dell’emergenza Covid-19 – AGCOM rivolgeva a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici un richiamo affinché, in ossequio ai principi sanciti dall’ordinamento a tutela di una informazione corretta ed obiettiva, fosse garantita una «adeguata copertura informativa sul tema del “Coronavirus Covid-19”, assicurando la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate».
Nell’esercizio della propria attività di vigilanza, AGCOM, presa visione nell’intera giornata del 17 marzo e in parte del 18 marzo 2020 della trasmissione, da parte della originaria ricorrente, di una edizione speciale dell’indicato format «Il Cerca salute», denominata «Speciale Covid-19», della durata di circa 30 minuti e riproposta ogni ora nel corso della programmazione «h24», nonché caratterizzata dalla sovraimpressione fissa sul lato superiore dello schermo del claim «Quello che non ti hanno detto del coronavirus», avendo riscontrato nella stessa la divulgazione di affermazioni ritenute pregiudizievoli per la salute del telespettatore, con atto 10/20/DCA N. PROC. 2756/MRM, notificato il 19 marzo 2020, avviava nei confronti della stessa società il procedimento finalizzato all’accertamento della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3 d.lgs. n. 177 del 2005, ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 51, comma 9, del medesimo d. lgs. (consistente nella sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi).
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 2212 del 2024, accoglieva l’appello in ragione della fondatezza del quarto motivo di gravame volto a censurare l’erroneità della statuizione di infondatezza della domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), pronunciando sul ricorso in revocazione in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.