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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Roma Capitale per l'esecuzione degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni ed infrastrutture digitali


Pubblicato il: 3/17/2025

Nella vertenza, Roma Capitale è affiancata dall'avvocato Rita Caldarozzi; Open Fiber S.p.A. è assistita dall'avvocato Nico Moravia; Wind Tre S.p.A. è difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio.

Il ricorso è stato proposto da Roma Capitale contro Open Fiber S.p.A.. Wind Tre S.p.A. è intervenuta in giudizio ad opponendum.

La sentenza è stata emessa in secondo grado, a seguito di appello proposto da Roma Capitale avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13578 del 2023. Roma Capitale ha approvato un "Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale", c.d. "Regolamento Scavi".

Il Regolamento Scavi prevede, tra l'altro, che gli operatori di telecomunicazioni debbano sottoscrivere una convenzione con il Comune di Roma per ottenere l'autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico per la posa di infrastrutture di telecomunicazione.

Open Fiber S.p.A. ha impugnato il Regolamento Scavi, nella parte in cui prevede l'obbligo di sottoscrizione della convenzione.

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso di Open Fiber, annullando il Regolamento Scavi nella parte in cui impone agli operatori di TLC di sottoscrivere una convenzione per ottenere l'occupazione del suolo pubblico. Roma Capitale ha appellato la sentenza del TAR.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Roma Capitale, riformando la sentenza del TAR. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la previsione del Regolamento Scavi che impone agli operatori di TLC di sottoscrivere una convenzione con il Comune di Roma. Il Consiglio di Stato ha motivato la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni: l'art. 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la posa di infrastrutture di telecomunicazione comporta anche la concessione del suolo o sottosuolo pubblico; il titolo concessorio, per sua natura, deve recare delle prescrizioni, che possono essere contenute nello stesso atto concessorio, oppure in una convenzione accessiva al primo; l'art. 49 CCE non fa menzione di tali prescrizioni, ma ciò non significa che esse non possano trovare spazio in un documento integrativo, come la convenzione; la convenzione, infatti, è uno strumento utile per dare concreta attuazione alla programmazione triennale degli interventi, e per adattare la realizzazione degli impianti di telecomunicazione alle singole realtà comunali; la previsione di un regime speciale per gli operatori delle telecomunicazioni non può risolversi in una preclusione all'applicabilità dell'istituto della concessione-convenzione; la mancata espressa indicazione, nel CCE, della possibilità di richiedere agli operatori di telecomunicazioni la sottoscrizione di una convenzione non può interpretarsi come un divieto; il diritto delle telecomunicazioni non può sovvertire i principi generali del diritto amministrativo, che consentono all'ente pubblico di pretendere dal concessionario la stipula di una convenzione dal contenuto unilateralmente determinato.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la previsione del Regolamento Scavi che impone agli operatori di TLC di sottoscrivere una convenzione con il Comune di Roma, in quanto tale convenzione è uno strumento utile per dare concreta attuazione alla programmazione degli interventi e per adattare la realizzazione degli impianti di telecomunicazione alle singole realtà comunali.