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Il CdS si pronuncia sul ricorso del Comune di Mondolfo contro Iliad Italia S.p.A.


Pubblicato il: 3/17/2025

Nel contenzioso, il Comune di Mondolfo è affiancato dall'avvocato Aldo Valentini; Iliad Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca.

Con provvedimento prot. n. 13089 del 6 maggio 2022 il Comune di Mondolfo ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. la improcedibilità della richiesta di autorizzazione prot. n. n.12714 del 04.05.2022, ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii. (Codice delle comunicazioni elettroniche) all’installazione di una nuova Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile denominata “PU61037_002 - MONDOLFO CIMITERO”, a Mondolfo, su area con accesso da Via A. Costa s.n.c. (Fg. 12, Map. 862/parte).

In particolare, il Comune ha ritenuto l’istanza improcedibile per la carenza di requisiti/presupposti normativi in quanto la proposta di localizzazione dell’impianto: “1) contrasta con quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 e dall’art. 7 comma 1 del vigente Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni approvato con D.C.C. n.3 del 12.01.2022, dal momento che non rispetta le previsioni localizzative riportate nella relativa Mappa delle Localizzazioni (Allegato A al medesimo Regolamento comunale) la quale, redatta tenendo conto del Vs. programma comunale di sviluppo di rete, prevede una puntuale localizzazione dell’impianto nei pressi del sito da Voi proposto; 2) non rispetta i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Marche con l’art. 10, comma 1, lett. b), della L.R. n.12 del 30.03.2017 e ss.mm.ii.”.

Con ricorso notificato e depositato il 5 luglio 2022, Iliad Italia S.p.A. ha impugnato detto provvedimento dinnanzi al T.A.R. per le Marche, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, unitamente agli artt. 6 e 7 del “Regolamento Comunale degli Impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili con mappa delle localizzazioni del Comune di Mondolfo”, approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Mondolfo n. 3 del 12 gennaio 2022, nonché della “Mappa delle Localizzazioni” allegata al suddetto Regolamento quale Allegato A e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Il T.A.R. per le Marche con ordinanza n. 322 del 2 settembre 2022, ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare ai fini di un motivato riesame del provvedimento impugnato prot. n. 13089 del 6 maggio 2022.

Il Comune di Mondolfo, quindi, in ottemperanza a detto provvedimento cautelare ha, dapprima, con provvedimento prot. 31872 del 25 ottobre 2022, comunicato “il preavviso di adozione di provvedimento conclusivo della fase del riesame dell’istanza formulata da ILIAD ITALIA S.p.A. il 04.05.2022, Prot. n.12714, ex artt. 8 e seguenti della L. n.241/1990 ed art. 10-bis della L. n.241/1990” rilevando che: “il Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiliare n.3 del 12.01.2002 è scaturito dalla preventiva e concreta acquisizione delle necessità di ILIAD e della altre società interessate a installare nuove stazioni di telefonia nel territorio del Comune di Mondolfo e che l’indagine tecnica e istruttoria espletata dai redattori della Mappa delle Localizzazioni allegata al succitato Regolamento ha concordato con ILIAD sulla ubicazione ottimale della stazione nella zona del cimitero del capoluogo, sì che ILIAD è stata coinvolta sin dalla elaborazione della predetta Mappa ed ha condiviso la zona di ubicazione nelle immediate adiacenze del cimitero”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per, l’effetto, in riforma della sentenza impugnata: - dichiara improcedibile il ricorso introduttivo di primo grado; - respinge i motivi aggiunti proposti in primo grado il 16 dicembre 2022. Spese del doppio grado compensate.