La Corte Tributaria di Vicenza conferma la legittimità dell'ingiunzione TARI per MITI & CO Srl
Pubblicato il: 12/9/2024
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza ha rigettato il ricorso presentato da MITI & CO Srl contro l’ingiunzione di pagamento emessa da Etra S.p.A. per la Tassa Rifiuti (TARI) relativa agli anni 2023 e 2024. Con la sentenza n. 119/2024, depositata il 2 dicembre 2024, la Corte ha confermato la piena legittimità dell’azione di riscossione condotta da Etra S.p.A., ente incaricato della gestione e applicazione della tariffa rifiuti per conto del Comune di Bassano del Grappa.
Le motivazioni del ricorso
MITI & CO Srl, difesa dall’avvocato Paola Angonese, aveva contestato l’ingiunzione di pagamento per un importo complessivo di 30.812,16 euro, riferito a due fatture relative alla tariffa rifiuti per i locali occupati dalla società, destinati a ristorazione. La società ricorrente ha presentato quattro principali motivi di opposizione:
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Vizi di forma dell’ingiunzione: secondo la difesa, il provvedimento non indicava correttamente la Corte competente e le modalità di ricorso.
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Illegittimità dell’ingiunzione fiscale: MITI & CO Srl ha contestato la validità della procedura di riscossione seguita da Etra S.p.A.
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Esenzione per una parte dell’immobile: la ricorrente sosteneva che una porzione del locale (un soppalco di circa 500-600 mq) fosse inutilizzata dal 2017 e completamente svuotata dal 2021, risultando quindi non produttiva di rifiuti e non soggetta a TARI.
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Applicazione del regolamento comunale: secondo MITI & CO, il regolamento dei rifiuti urbani del Bacino Brenta prevedeva l’esclusione dalla tariffa per le superfici non suscettibili di produrre rifiuti.
Le argomentazioni di Etra S.p.A.
Etra S.p.A., rappresentata dall’avvocato Massimiliano Leonetti, ha contestato punto per punto le eccezioni sollevate dalla società ricorrente, evidenziando che:
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L’ingiunzione conteneva tutte le indicazioni necessarie per garantire il diritto di difesa del contribuente.
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Etra S.p.A., in quanto società in house providing del Comune di Bassano del Grappa, aveva pieno titolo per emettere ingiunzioni di pagamento per la riscossione coattiva della tariffa rifiuti.
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La TARI si applica a tutti i locali detenuti dall’utenza, indipendentemente dal loro utilizzo effettivo, come previsto dal regolamento del Consiglio di Bacino Brenta e dalla normativa nazionale (art. 1, comma 641, della Legge 147/2013).
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Il primo piano del locale, seppur non arredato per la somministrazione dal 2021, rimane accessibile e integrato con il resto dell’attività, mantenendo quindi il presupposto per l’applicazione della tariffa.
La decisione della Corte
Esaminati gli atti, la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto infondate le contestazioni della ricorrente, rigettando il ricorso con le seguenti motivazioni:
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Regolarità dell’ingiunzione: il provvedimento impugnato conteneva tutte le indicazioni richieste dalla normativa vigente, compresi i riferimenti all’organo competente e le modalità di ricorso.
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Legittimità della riscossione: la Corte ha ribadito che Etra S.p.A. opera come soggetto incaricato dal Comune e può legittimamente emettere ingiunzioni di pagamento senza necessità di visto di esecutività.
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Applicazione della tariffa all’intero immobile: la giurisprudenza e la normativa vigente stabiliscono che la TARI si applica a tutte le superfici detenute, a meno che non vi sia una separazione strutturale e funzionale tale da rendere una parte dell’immobile inequivocabilmente non idonea alla produzione di rifiuti. Nel caso di MITI & CO Srl, la porzione di locale contestata è comunque accessibile e utilizzata per il transito del personale, motivo per cui non può essere esclusa dalla tariffazione.
Le conseguenze della sentenza
Con il rigetto del ricorso, MITI & CO Srl è tenuta al pagamento integrale delle somme contestate e delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro. La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la TARI si applica anche a superfici parzialmente inutilizzate, a meno che non siano completamente inaccessibili o strutturalmente separate dal resto dell’attività.