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La Corte Tributaria di Treviso accoglie parzialmente il ricorso di Ce.Vi.V. Srl


Pubblicato il: 12/10/2024

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso ha emesso la sentenza n. 114/2024, con la quale ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Ce.Vi.V. Srl - Centro di Vinificazione Valdobbiadenese contro l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso, in merito agli avvisi di accertamento per l’anno 2017 relativi a IRES, IVA e IRAP. Ce.Vi.V. Srl è assistito da GBA Studio Legale e Tributario con i partner Massimiliano Leonetti, Marco De Marchis e Guido Gasparini Berlingieri.

Il caso: una lunga indagine tra Fisco e Guardia di Finanza

Tutto ha avuto inizio con un controllo della Guardia di Finanza di Venezia, che ha portato alla notifica di un avviso di accertamento da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Treviso. L’accertamento, basato su un presunto mancato versamento di imposte per IRES, IVA e IRAP, si fondava su quattro principali contestazioni:

Mancata contabilizzazione di ricavi per beni concessi in comodato gratuito alla società agricola ;

Costi indeducibili per presunta mancanza di valida ragione economica;

Spese di viaggio, vitto e alloggio non deducibili per assenza dei requisiti previsti dall’art. 109 del TUIR;

Superammortamento non spettante.

Dopo un confronto con il Fisco risultato infruttuoso, Ce.Vi.V. ha deciso di impugnare l’accertamento davanti ai giudici tributari.

Le motivazioni della sentenza: due contestazioni annullate

Dopo un’attenta analisi delle prove e della documentazione prodotta dalla società, la Corte ha dato ragione a Ce.Vi.V. su due delle quattro contestazioni, annullando i rilievi relativi alla mancata contabilizzazione dei ricavi e ai costi indeducibili.

1. Mancata contabilizzazione di ricavi: il Fisco non dimostra l’irregolarità

Uno dei punti più discussi del procedimento riguardava la concessione in comodato gratuito di macchinari alla società agricola Le Rive. L’Agenzia delle Entrate aveva ipotizzato che Ce.Vi.V. avesse omesso di contabilizzare ricavi per oltre 82.000 euro.

La difesa della società ha però dimostrato che la concessione gratuita era giustificata da una chiara strategia aziendale: la società agricola, infatti, utilizzava i macchinari solo nello stabilimento di Vidor, dove operava con proprio personale. Invece, nella sede di Susegana, Ce.Vi.V. svolgeva direttamente la vinificazione e applicava quindi un trattamento economico differente. La Corte ha accolto questa tesi, ritenendo che non vi fosse alcuna irregolarità contabile.

2. Costi indeducibili: Le Rive svolgeva un ruolo chiave nella produzione

Altro punto cruciale del ricorso era la contestazione di oltre 227.000 euro di costi, che il Fisco riteneva privi di una valida giustificazione economica. Secondo l’Agenzia delle Entrate, Ce.Vi.V. avrebbe potuto acquistare direttamente l’uva senza passare attraverso la società partecipata per il 2% dalla stessa Ce.Vi.V., eliminando così un passaggio intermedio.

Tuttavia, i giudici hanno ribaltato la ricostruzione dell’accertamento fiscale, riconoscendo che a partecipata non era un semplice intermediario, ma un soggetto essenziale nella filiera produttiva del prosecco D.O.C.G. L’azienda agricola, infatti, si occupava della gestione dei vigneti e della selezione delle uve per garantire un prodotto di qualità premium.

La Corte ha quindi stabilito che i costi sostenuti per il lavoro svolto dalla parteicpata erano del tutto giustificati e non rappresentavano alcun tentativo di elusione fiscale.

Le contestazioni confermate: spese di viaggio e superammortamento

Se da un lato la società ha ottenuto una vittoria su due rilievi, dall’altro la Corte ha confermato le contestazioni relative alle spese di viaggio e al superammortamento.

Spese di viaggio, vitto e alloggio: Ce.Vi.V. non ha fornito una contestazione dettagliata e specifica, limitandosi a un generico richiamo ai termini usati nell’accertamento. Di conseguenza, il giudice ha dichiarato il rilievo fiscale definitivo.

Superammortamento: Anche in questo caso, la società non ha fornito elementi sufficienti a contrastare la ripresa fiscale del Fisco, che è stata confermata.

Conclusioni e impatto della sentenza

Con questa decisione, la Corte ha stabilito un principio importante per il settore vitivinicolo: la gestione della produzione “in vigna” è un’attività che ha un valore economico riconosciuto e non può essere considerata un’operazione priva di contenuto economico ai fini fiscali.

Il ricorso è stato accolto parzialmente, con l’annullamento dei due rilievi più rilevanti e la conferma di quelli relativi alle spese di viaggio e al superammortamento. Per questo motivo, i giudici hanno disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.