Cassazione: accolto il ricorso di Veritas su IVA agevolata per opere di urbanizzazione
Pubblicato il: 4/11/2024
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi (Veritas) S.p.A. e DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., annullando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva negato l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per operazioni di importazione di materiali destinati all’urbanizzazione. Veritas e Global sono assistite dallo studio legale e tributario GBA con l'avvocato Massimiliano Leonetti.
La vicenda: il contenzioso con l’Agenzia delle Dogane
Tutto è iniziato con una verifica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle importazioni effettuate da Veritas dalla Svizzera. In particolare, l’azienda aveva acquistato tubi, profilati di ghisa e giunti in gomma per la sostituzione di vecchie condotte idriche in fibrocemento, destinati a opere di urbanizzazione primaria.
L’Agenzia ha contestato l’applicazione dell’aliquota agevolata al 10%, sostenendo che tali materiali non rientrassero tra le opere soggette a tassazione ridotta ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 847/1964. Di conseguenza, ha emesso quattro avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, imponendo a Veritas e DHL il pagamento dell’IVA ordinaria, oltre a sanzioni e interessi.
La decisione della Commissione Tributaria Regionale
Veritas e DHL hanno impugnato gli avvisi di accertamento, ottenendo una prima vittoria in appello presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto. I giudici hanno riconosciuto la buona fede delle società, annullando sanzioni e interessi, ma confermando la debenza del tributo con l’aliquota ordinaria.
Il motivo? Secondo la CTR, l’art. 4 della Legge n. 847/1964 prevede un elenco tassativo di opere di urbanizzazione primaria, e le operazioni di adeguamento della rete idrica effettuate da Veritas non rientravano tra queste. Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto corretta la pretesa dell’Agenzia delle Dogane.
Il ricorso in Cassazione e l’annullamento della sentenza
Le società hanno quindi presentato ricorso alla Suprema Corte, sostenendo due principali motivi:
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Nullità della sentenza per motivazione apparente: la CTR non avrebbe fornito una spiegazione adeguata delle ragioni per cui l’aliquota agevolata non fosse applicabile.
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Errata interpretazione della normativa: i materiali importati erano destinati alla sostituzione di condotte idriche obsolete, rientrando quindi tra le opere di urbanizzazione primaria soggette all’aliquota ridotta.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da un vizio di motivazione apparente. Secondo i giudici, la pronuncia non spiegava chiaramente il ragionamento seguito e si limitava a un generico riferimento alla tassatività dell’art. 4 della Legge 847/1964, senza approfondire se le opere eseguite da Veritas rientrassero effettivamente tra le urbanizzazioni primarie.
Le conseguenze della decisione
Con l’annullamento della sentenza d’appello, il caso viene rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che dovrà riesaminare la questione fornendo una motivazione adeguata e valutando correttamente la classificazione delle opere.