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TAR Veneto respinge il ricorso di Rexpol e L.A.P.E.: confermato l’ordine di demolizione per abusi edilizi


Pubblicato il: 12/9/2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto ha respinto il ricorso presentato da Rexpol S.r.l. e L.A.P.E. S.n.c., confermando l'ordine di demolizione emesso dal Comune di Santa Maria di Sala per una serie di abusi edilizi su parere della ULSS 3 Serenissima. La sentenza stabilisce che le opere contestate, realizzate senza titolo autorizzativo o in difformità dalle norme urbanistiche e paesaggistiche, non sono sanabili. Ulss 3 Serenissima è assistita dall'avvocato Guido Barzazi, name partner dell'omonimo studio legale. Il Comune di Santa Maria di Sala è assistito dall'avvocato Alessandro Veronese, mentre Rexpol S.r.l. e L.A.P.E. sono difese dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso, Edoardo Furlan.

Il ricorso era stato presentato contro le ordinanze n. 68 e n. 69 del 2019, con cui il Comune aveva imposto la rimozione di manufatti e strutture realizzate senza permessi nell’area industriale delle due aziende, specializzate in materiali per l’edilizia. Le società contestavano la validità dell’ordine comunale, sostenendo che alcune opere fossero sanabili e che il provvedimento fosse viziato da carenze istruttorie.

Le motivazioni della sentenza

Il TAR ha respinto tutte le obiezioni, confermando la legittimità dell’azione del Comune e sottolineando che:

  • Gli interventi abusivi non rientrano tra quelli sanabili, essendo in contrasto con le norme edilizie e paesaggistiche.
  • Il parere dell’ULSS 3 Serenissima ha evidenziato problemi di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, aggravando la situazione.
  • Le modifiche interne agli stabilimenti, inclusi soppalchi e strutture aggiuntive, hanno comportato un incremento volumetrico rilevante, rendendole soggette a permesso di costruire.
  • Il carattere abusivo di tettoie, serbatoi e altri volumi tecnici è stato confermato dalla mancanza di titoli edilizi validi.

Conclusione

 

La decisione del TAR conferma la piena validità dell’ordine di ripristino dei luoghi, con obbligo per le aziende di adeguarsi alle disposizioni comunali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione del fatto che le società hanno già avviato alcune demolizioni.