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Il Tribunale di Verona dichiara inefficace la cessione della Farmacia Agli Angeli


Pubblicato il: 2/10/2025

Il Tribunale di Verona, Sezione Terza Civile, ha dichiarato l’inefficacia della cessione della farmacia "Agli Angeli" tra l’AGEC (Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona) e il dott. Stefano Angeli, per il mancato avveramento della condizione sospensiva legale. La decisione ha inoltre sancito la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti nel 2011, rigettando contestualmente la richiesta dell’AGEC di restituzione dei canoni di locazione versati al dott. Angeli.

Agec è assistita dall'avvocato Guido Barzazi name partner dello studio legale Barzazi di Venezia con l'avvocata Serena Borelli di Agec.

Il Comune di Verona è assistito dagli avvocati Giovanni Michelon e Monica Benedetti dell'avvocatura civica.

Farmacia Angeli con il framacista Stefano Angeli è assistita da Pasquini e associati con gli avvocati Giulio Pasquini e Stefania Cavallo. 

Azienda Ulss 9 Scaligera è assistita dagli avvocati Alessandro Azzini e Barbara Bolognesi.

Il caso ha avuto origine dalla compravendita della farmacia "Agli Angeli", avvenuta nel 2009 tra AGEC e il dott. Stefano Angeli. Il trasferimento era stato subordinato all’autorizzazione del medico provinciale, così come previsto dall’art. 12 della Legge n. 475/1968. Tuttavia, con sentenza del TAR Veneto n. 633/2018, confermata dal Consiglio di Stato, tale autorizzazione è stata annullata, determinando l’inefficacia del trasferimento della farmacia e rendendo indebito il pagamento del corrispettivo.

AGEC ha richiesto:

L’accertamento dell’inefficacia della cessione della farmacia e la restituzione della somma di € 2.000.000 versata a titolo di corrispettivo.

La dichiarazione di nullità o risoluzione del contratto di locazione commerciale relativo all’immobile adibito a farmacia.

La restituzione dei canoni di locazione corrisposti dal 2011 al 2018.

Stefano Angeli ha invece contestato le pretese di AGEC, eccependo:

La carenza di giurisdizione del Tribunale Ordinario, sostenendo la competenza del Giudice Amministrativo.

La legittimità dell’operazione di cessione e locazione.

La compensazione dell’eventuale somma dovuta con l’utile percepito da AGEC nella gestione della farmacia.

Un risarcimento di € 2.478.720 per la lesione dell’affidamento nella legittimità dell’operazione.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Angeli, affermando la competenza del Giudice Ordinario in quanto la controversia riguardava contratti di natura privatistica e non provvedimenti amministrativi.

Nel merito, la sentenza ha accolto la richiesta di AGEC dichiarando l’inefficacia dell’atto di cessione della farmacia per il mancato avveramento della condizione sospensiva legale. Di conseguenza, ha condannato il dott. Angeli alla restituzione di € 2.000.000, oltre agli interessi legali.

Per quanto riguarda il contratto di locazione, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c., rigettando tuttavia la richiesta di AGEC di restituzione dei canoni di locazione versati.

Infine, è stata respinta la domanda risarcitoria avanzata dal dott. Angeli nei confronti di AGEC, ritenendo insussistente un legittimo affidamento del convenuto nella validità dell’operazione di cessione, anche alla luce della comunicazione ricevuta dall’Ordine dei Farmacisti di Verona che segnalava possibili profili di illegittimità.

La sentenza del Tribunale di Verona ha sancito l’inefficacia della cessione della farmacia "Agli Angeli" e ha condannato il dott. Angeli alla restituzione della somma percepita da AGEC. La decisione conferma l’importanza del rispetto della normativa sulle autorizzazioni amministrative nel settore farmaceutico e sottolinea il principio per cui i contratti condizionati all’ottenimento di provvedimenti amministrativi devono ritenersi inefficaci se tali provvedimenti vengono successivamente annullati. Tuttavia, il Tribunale ha escluso il diritto di AGEC alla restituzione dei canoni di locazione e ha respinto la domanda risarcitoria del dott. Angeli, sancendo che non vi fosse un affidamento incolpevole nella validità dell’operazione di cessione.