Respinto il ricorso di Seaelba e Punto Nautica per l'occupazione di una superficie demaniale nel porto di Marina di Campo
Pubblicato il: 3/18/2025
Nel contenzioso, Seaelba S.r.l. e Punto Nautica S.r.l.s sono affiancate dagli avvocati Paolo Bassano e Federico De Meo; il Comune di Campo nell'Elba è assistito dall'avvocato Lorenzo Calvani; l'Autorità Portuale Regionale Toscana è difesa dagli avvocati Giuseppe Vincelli e Arianna Paoletti; Igiene Service S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Domenico Iaria.
Le società Seaelba S.r.l. e Punto Nautica S.r.l., operanti nel settore della nautica da diporto, hanno agito innanzi al competente TAR per la Toscana, impugnando la concessione demaniale marittima n. 1/2022, unitamente agli atti presupposti, rilasciata ai sensi dell’art. 36 cod. nav. il 4 marzo 2022 dal Comune di Campo nell’Elba, con la quale è stata affidata alla società Igiene Service “l’occupazione di una superficie demaniale compresa nel porto di Marina di Campo per un totale di mq. 5.238 di cui 5.062 di specchi acquei e 176 di area a terra allo scopo di gestire un punto di ormeggio per natanti ed imbarcazioni e servizi complementari al diporto nautico”, nella parte in cui avrebbe precluso l’esercizio dell’attività di alaggio e varo con mezzi di sollevamento nel porto di Marina di Campo.
Unitamente all’azione di annullamento, le sopra indicate società hanno formulato la domanda risarcitoria per i pregiudizi asseritamente subiti per la perdita dei ricavi conseguenti all’impossibilità di esercitare l’attività di ormeggio e varo.
Con ricorso per motivi aggiunti, le predette società hanno impugnato la delibera 28 febbraio 2022, n. 1 del Comitato Portuale del porto di Marina di Campo, nonché il “parere favorevole di competenza” che sarebbe stato reso durante la seduta del Comitato Portuale dal rappresentante della Capitaneria di Porto di Portoferraio, unitamente: alle note del 27 maggio 2022 con le quali il Comune di Campo nell’Elba ha indicato alle società Seaelba ed a Punto Nautica che “le operazioni di alaggio dato atto che il moto-peschereccio si trova in condizioni critiche, potranno essere svolte sulla banchina adiacente al punto dove esso è ormeggiato e cioè alla radice del Molo Grande (lato pescherecci)”, evidenziando che “l’alaggio è consentito nella zona individuata dall’Amministrazione, come zona di alaggio e varo libera, ubicata in un’altra area e precisamente adiacente il Molo Grande”.
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, infine, hanno costituito oggetto di impugnazione la delibera n. 4 del 12 ottobre 2023 del Comitato Portuale di Marina di Campo, organo dell’Autorità Portuale Regionale, che ha successivamente approvato lo “schema di nuova disciplina regolamentare e di salvaguardia dell’ambito portuale”, unitamente ad altri atti correlati, con contestuale proposizione dell’azione risarcitoria.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione attiva delle società ricorrenti, evidenziandosi che la precedente concessione dell’area in questione era scaduta, non risultando le società ricorrenti titolari di alcun titolo in relazione a detta area, oggetto della procedura di evidenza pubblica alla quale le società ricorrenti non hanno neppure partecipato, indetta dall’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione per la gestione di un punto di ormeggio per natanti imbarcazioni e servizi complementari al diporto nautico per la durata di dodici anni e per l’utilizzo dello specchio acqueo del porto e delle relative banchine.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 6032 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.