Inammissibile il ricorso di Montada contro il Comune della Spezia
Pubblicato il: 3/18/2025
Nel contenzioso, la società Montada S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giovanni Gerbi e Ilaria Greco; il Comune della Spezia è difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, Giovanni Corbyons e Fabrizio Dellepiane.
La società Montada S.r.l. ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 8 aprile 2024 n. 3219, notificata in data 9 aprile 2024.
Si espongo i fatti rilevanti per la decisione.
Con l’ordinanza presidenziale 25 maggio 1994 n. 573, per fronteggiare una situazione di grave emergenza per lo smaltimento dei r.s.u. nella Provincia di La Spezia, la Regione Liguria impose a vari Comuni di quell’ambito territoriale di dotarsi di impianti di stoccaggio provvisorio.
Con l’ordinanza sindacale 4 giugno 1994 n. 871, il Comune della Spezia, in attuazione della suddetta ordinanza, ordinò alla società DE.PE.TI. (ditta specializzata nel settore) (allora proprietaria del compendio e dante causa dell’odierna ricorrente) la predisposizione, la attuazione e la gestione di uno stoccaggio provvisorio prolungato di rifiuti solidi urbani ed assimilati in località Monte Montada.
Con la deliberazione della Giunta comunale n. 1835/1994, il Comune previde due soluzioni alternative con riguardo alla fase successiva alla fine della situazione emergenziale.
Con l’ordinanza 8 marzo 1997 n. 36, il Comune impose alla società DE.PE.TI. di tenere in sicurezza temporanea dello stoccaggio “nella attesa delle determinazioni da assumere per il recupero ambientale del sito”.
Non potendosi realizzare nessuna delle due alternative di cui alla delibera n. 1835/1994, la società DE.PE.TI., in accordo con il Comune, presentò il progetto di chiusura, di sistemazione finale e di gestione post chiusura.
Con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023 n. 5259 il ricorso per revocazione incardinato dal Comune è stato dichiarato inammissibile.
Con un unico motivo di revocazione, la società impugna la sentenza del Consiglio di Stato n. 3219/2024, ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 5 c.p.c., deducendo la violazione di un precedente giudicato intercorso tra le parti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la società Montada s.r.l. alla rifusione, in favore del Comune della Spezia, delle spese del giudizio che liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).