Improcedibilità dell'appello di Grandi Impianti Energie Rinnovabili 6 S.r.l. per carenza di interesse
Pubblicato il: 3/18/2025
Nel contenzioso, Grandi Impianti Energie Rinnovabili 6 S.r.l. è affiancata dagli avvocati Luigi D'Ambrosio e Ermelinda Pastore; Regione Puglia è difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli.
Grandi Impianti Energie Rinnovabili 6 S.r.l. ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso la nota prot. n. AOO159/11-10-2013, n. 8063 dell’11.10.2013, “diniego dell’Autorizzazione Unica alla Costruzione e all’esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 30 Mw sito nel Comune di Serracapriola (Fg),proposto dalla Società Grandi Impianti Energie Rinnovabili 6 S.r.l.”.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia che ha resistito al gravame.
In data 17 gennaio 2025 l’appellante ha depositato la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Il collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse all’appello, dichiarata dall’appellante, e della mancata opposizione dell’amministrazione appellata e dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Sussistono giustificati motivi, in ragione dell’evoluzione processuale della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.