Respinto il ricorso di Santa Croce S.r.l. per l'utilizzo temporaneo dell'acqua minerale Fonte S Antonio-Sponga
Pubblicato il: 3/19/2025
Nel contenzioso, Santa Croce S.r.l. è affiancata dagli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno.
La società Santa Croce S.r.l., titolare fino al 4 ottobre 2014, di concessione per lo sfruttamento di acque minerali della sorgente S. Antonio-Sponga di Canistro, in provincia dell’Aquila, ha proposto ricorso avverso il competente TAR Abruzzo avverso la nota prot. n. 18576/19 del 21 gennaio 2019 del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Santa Croce S.r.l. – Regione Abruzzo: utilizzo temporaneo dell’acqua minerale “Fonte S Antonio-Sponga – Località Piana Paduli Comune di Canistro (AQ). Riscontro Vs. dell’inerzia diffida dell’amministrazione regionale sulla sua istanza di autotutela del 3 luglio 2018, finalizzata ad ottenere una concessione mineraria temporanea per lo sfruttamento del bene costituito dalla risorsa di acqua minerale S. Antonio-Sponga in Canistro, nonché la condanna della Regione a concludere il procedimento.
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, la sopra indicata società ha impugnato il sopravvenuto provvedimento prot. n. 0189325/19 del 26 giugno 2019, con il quale è stata definitivamente respinta la sopra indicata richiesta di concessione temporanea, chiedendo di autotutela, nelle more dell’individuazione del concessionario - in esito alla procedura all’uopo avviata -, della predetta sorgente.
Con sentenza parziale n. 392/2019, pubblicata in data 17 luglio 2019, l’adito TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente.
La sentenza indicata in epigrafe ha, dunque, definito il giudizio in relazione al suddetto ricorso per motivi aggiunti, respingendolo sulla base, in sintesi, delle seguenti argomentazioni. Il primo giudice ha rilevato che la richiesta di concessione temporanea della risorsa in questione proviene da una società che non vanta alcun titolo di legittimazione, in quanto la concessione di cui era titolare è da tempo scaduta, sicché lo sfruttamento della sorgente dell’acqua minerale Fonte “S. Antonio-Sponga” è stata oggetto di avviso pubblico per la selezione del nuovo concessionario. Nel rimarcare l’ampia discrezionalità dell’amministrazione sull’istanza de qua, sono stati evidenziati i ristretti limiti entro i quali una concessione temporanea, quale quella richiesta dalla società ricorrente, potrebbe trovare positivo riscontro, avuto riguardo, segnatamente, a situazioni particolari di urgenza e vantaggio per l’amministrazione regionale, nella fattispecie non allegate dalla ricorrente, con l’ulteriore rilievo rivestito dalla valutazione dell’interesse pubblico all’uso conveniente della risorsa, nonché della stessa affidabilità del richiedente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 5966 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Regione Abruzzo, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.