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Respinto il ricorso di Edison S.p.A. per l'attività produttiva nel sito di interesse nazionale 'Laghi di Mantova e Polo Chimico'


Pubblicato il: 3/19/2025

Nel contenzioso, Edison S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata; Eni Rewind S.p.A. e Versalis S.p.A. sono assistite dagli avvocati Stefano Grassi e Francesco Grassi; la Provincia di Mantova è difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi.

Il presente giudizio ha ad oggetto l’attività produttiva svolta nel Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” e, in particolare, i fenomeni di inquinamento che l’hanno interessato la cui cronologia, sia in relazione ai singoli lotti direttamente interessati che alle società che, a partire dal 1956, si sono succedute nella gestione del sito, sono analiticamente descritte dal punto 1 al punto 17 della sentenza appellata, cui si fa rinvio in applicazione del principio di sinteticità degli atti processuali di cui all’art. 3 c.p.a., anche in ragione del fatto che trattasi di ricostruzione storica non contestata.

Si tratta, in ogni caso, di una fattispecie di inquinamento c.d. storico.

La Edison s.p.a. ha impugnato tutti i provvedimenti provinciali che la ritenevano responsabile dell’inquinamento dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.

Con sentenza n. 802 del 2018 la Sezione staccata li ha respinti, dopo averli riuniti.

Il successivo appello interposto avverso la predetta sentenza è stato respinto da questa Sezione con sentenza 1 aprile 2020 n. 2195.

Avverso la sentenza n. 2195 del 2020 la Edison s.p.a. ha, altresì, proposto ricorso per Cassazione per motivi attieniti alla giurisdizione, che è stato dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 8569 del 26 marzo 2021.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna Edison s.p.a. alla rifusione delle spese del grado che si liquidano in euro 5.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge, in favore di ciascuna parte costituita, per un totale di euro 20.000,00, oltre accessori di legge (di cui euro 5.000,00 in favore dei Ministeri costituiti unitariamente rappresentati dalla difesa erariale, euro 5.000,00 in favore della Provincia di Mantova, euro 5.000,00 in favore di Eni Rewind s.p.a. ed euro 5.000,00 in favore di Versalis s.p.a.).