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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Roma Capitale contro Monti di San Paolo Quinta S.p.A. e Pessina Costruzioni S.p.A.


Pubblicato il: 3/19/2025

Nel contenzioso, Roma Capitale è affiancata dall'avvocato Andrea Magnanelli; Monti di San Paolo Quinta S.p.A. e Pessina Costruzioni S.p.A. sono assistite dagli avvocati Maria Lucia D'Ettorre e Paolo Stella Richter; CR Primo 1 Real Estate S.r.l. è difesa dagli avvocati Fabrizio Carbonetti, Loredana Giani, Ugo Maria Giordano e Maddalena Careddu.

In data 1° dicembre 2004 Roma Capitale ha sottoscritto con la Regione Lazio l’accordo relativo al Programma di Recupero Urbano (d’ora innanzi PRU) “Acilia – Dragona”, poi ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 308 del 21 dicembre 2004.

Per la descrizione dell’iter di approvazione del PRU si fa rinvio alla sentenza appellata, in applicazione del principio di sinteticità degli atti processuali sancito dall’art. 3 c.p.a.. Il suddetto PRU “Acilia – Dragona” si articola in 17 interventi privati, due nuclei di recupero urbanistico e 64 opere pubbliche.

Dei suddetti interventi pubblici, 9 sono finanziati con fondi regionali e comunali, e la loro realizzazione è curata direttamente dal Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie, mentre i rimanenti 55 sono finanziati con fondi provenienti dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dovuti dagli operatori privati del programma, nonché dal contributo straordinario offerto dai medesimi.

In data 12 novembre 2007 Roma Capitale ha sottoscritto la convenzione urbanistica con il Consorzio 18-25, intervenuto a detto atto, in nome, per conto e nell’interesse degli aderenti al Consorzio quali le società Monti di San Paolo Quinta s.p.a. (d’ora innanzi anche MSPQ), Cedab s.r.l., Immobiliare Due s.r.l. e Madelf 88 s.r.l.. In data 14 novembre 2008 ed in data 1° dicembre 2009, ha stipulato le convenzioni integrative con il Consorzio 18-25, costituito dalle società Monti di San Paolo Quinta s.p.a. e Valore Reale SGR s.p.a., subentrata alle altre.

La ripartizione finale delle volumetrie, all’interno del Consorzio, corrisponde alle quote del 75% per Monti di San Paolo Quinta, e 25% per Valore Reale, e sulla base del medesimo criterio sono stati ripartiti gli impegni economici e urbanizzativi conseguenti alla convenzione.

La volumetria complessiva dell’intervento privato n. 18-25 è pari a mc 183.468, suddivisa in Comparto Z1 residenziale di mc 38.500, Comparto Z2 residenziale mc 46.640 e Comparto non residenziale commerciale (M2) di mc 98.328.

La convenzione ha previsto la realizzazione delle opere di urbanizzazione quali rete viaria e parcheggi pubblici, rete fognatura bianca, rete acque reflue, ricalibratura Fosso di Madonnetta e opere pubbliche del Programma nn. 8 nuova viabilità via di Dragoncello – via delle Case Basse, 27, ristrutturazione casale nella zona Pinetina – Centro civico, 39°, Verde attrezzato Parco San Paolo, 39b pista ciclabile nel Parco San Paolo.

Il Comune si è impegnato a provvedere alla progettazione degli interventi pubblici (tra cui l’O.P.1 – Sottopasso Ostiense – via del Mare e l’O.P. 16 Unificazione di via del Dragoncello) previsti dal programma di Recupero Urbano, che non fossero stati realizzati direttamente dai soggetti attuatori privati, sulla base dei tempi e delle entità delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato e dai soggetti attuatori privati e, comunque, in coerenza con i tempi di attuazione del programma.

La Monti di San Paolo Quinta s.p.a., allegando la mancata realizzazione degli interventi di spettanza del Comune, ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio per chiedere l’accertamento dell’inadempimento di Roma Capitale degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica del 12 novembre 2007 e la risoluzione, in parte qua, della medesima convenzione (limitatamente cioè al sub comparto M2 a destinazione commerciale), nonché per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza di tale inadempimento, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, quest’ultimo in relazione alla mancata vendita di un terreno edificabile con destinazione commerciale oggetto di un preliminare di compravendita sospensivamente condizionato alla approvazione, non intervenuta nei termini della convenzione, da parte di Roma Capitale della progettazione delle opere viarie di collegamento previste a servizio del centro commerciale ivi realizzando.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede: accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, l’appello principale e conferma nelle restanti parti la sentenza appellata; respinge l’appello incidentale; compensa integralmente le spese del grado tra tutte le parti costituite; pone le spese di CTU a carico di Monti di San Paolo Quinta S.p.a. e di Pessina Costruzioni S.p.a., in solido tra loro, per il 50% e, per il restante 50%, a carico di Roma Capitale.