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Respinto il ricorso di A2A Ambiente per l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento


Pubblicato il: 3/19/2025

Nel contenzioso, A2A Ambiente S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luca Prati ed Elisabetta Scotti; Provincia di Pavia è difesa dall'avvocato Leonardo Salvemini.

L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’ordinanza della Provincia di Pavia n. 2 del 29 maggio 2015, prot.n. 35618, di “individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento a norma dell’articolo 244 comma 2 e dell’articolo 245 comma 2 del d.lgs. 152/2006”; dal provvedimento di A.R.P.A. Lombardia del 23 luglio 2015, “Verifiche tecniche di cui all’art. 9, commi 2 e 3 del d.lgs. 36/03 relative alla realizzazione del Lotto I), presso la discarica di rifiuti non pericolosi posta in Loc. Manzola-Fornace, nel Comune di Corteolona (PV). Impianto già autorizzato dalla Regione Lombardia con decreto nr. 11540 del 15/011/2010 e s.m.i. nella titolarità della ditta A2A Ambiente s.p.a.”, con particolare riguardo alla subordinazione del nulla osta alla “conclusione favorevole, per l’area del lotto I, del procedimento di cui alla parte IV del titolo V del d.lgs. 152/2006, già avviato dall’Amministrazione provinciale con atto ordinativo n. 35618 del 29/05/2015”; dal verbale della “Conferenza di servizi del 7 settembre 2015 per la valutazione del piano di caratterizzazione del centro integrato Manzola-Fornace nel Comune di Corteolona ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla società A2A Ambiente s.p.a.”; dalla determinazione del Comune di Corteolona del 2 dicembre 2015, recante: “Piano della caratterizzazione del centro integrato Manzola-Fornace in Comune di Corteolona (PV) ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Società A2A Ambiente s.p.a. – Autorizzazione all’esecuzione di tutte le operazioni previste nel piano medesimo”, con riferimento al punto 2) della stessa laddove ribadisce “che il presente provvedimento è riferito a tutta l’area perimetrata dalla Provincia di Pavia con l’ordinanza Provinciale n. 2/2015, ma riguarda esclusivamente l’attività di caratterizzazione predisposta dalla Società A2A Ambiente s.p.a., mentre per quanto concerne la caratterizzazione in capo alla società Acqua & Sole s.r.l. verrà esperito apposito procedimento autorizzativo con C.d.S. dedicata per l’approvazione del Piano di caratterizzazione depositato presso il Comune di Corteolona in data 24 novembre 2015 e registrata al n. 5027”.

Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e due atti di motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Lombardia dalla A2A Ambiente s.p.a. sulla base di numerose censure quali: violazione degli artt. 240, 242, 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 191 comma 2 del Trattato UE del principio “chi inquina paga”, assenza del nesso di causalità tra attività della ricorrente e superamento delle CSC, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e irragionevolezza.

Con la sentenza n. 2236 del 15 ottobre 2021 il T.a.r. per la Lombardia ha rigettato il ricorso e i due motivi aggiunti, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia di Pavia e del Comune di Corteolona.

La A2A Ambiente s.p.a. ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante alla rifusione, in favore della Provincia di Pavia, delle spese del grado di appello, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.