Contributo a fondo perduto: la Corte di Giustizia Tributaria di Treviso annulla la sanzione inflitta a IG Tech Srl
Pubblicato il: 3/9/2024
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, con sentenza del 4 aprile 2023, ha accolto il ricorso presentato da IG Tech Srl contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso, annullando la sanzione inflitta alla società in relazione alla fruizione del contributo a fondo perduto per l’anno 2020. IG Tech è assistita da GBA Studio Legale e Tributario con i partner Marco De Marchis, Guido Gasparini Berlingieri e Massimiliano Leonetti.
La vicenda giudiziaria La società IG Tech Srl aveva ricevuto nel giugno 2020 un contributo a fondo perduto di 8.473 euro previsto dal Decreto Rilancio (art. 25 del D.L. 34/2020), basato sulla riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Tuttavia, a seguito di controlli, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l’erronea determinazione della riduzione del fatturato, riducendo il contributo spettante a 5.575,88 euro e imponendo alla società la restituzione della quota eccedente (2.897 euro), unitamente a una sanzione del 100% della somma contestata.
Le contestazioni di IG Tech Srl La società ha impugnato l’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate, sollevando tre motivi principali:
- Mancanza dell'elemento soggettivo: l’azienda ha agito in buona fede seguendo le indicazioni contenute nella Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 dell’Agenzia stessa.
- Condizioni di incertezza normativa: la contraddittorietà delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate rendeva difficoltosa l'interpretazione corretta della norma.
- Violazione del principio di proporzionalità: la sanzione irrogata risultava eccessiva e sproporzionata rispetto alla presunta irregolarità.
La difesa dell'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate ha ribadito la correttezza del proprio operato, sostenendo che l’istanza presentata da IG Tech Srl fosse in contrasto con le disposizioni normative e che la società avesse calcolato erroneamente il fatturato di riferimento.
Le motivazioni della sentenza Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni delle parti e della documentazione prodotta, la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto fondate le contestazioni della società, accogliendo il ricorso e annullando la sanzione.
- Legittima interpretazione della norma: la società si era attenuta alla lettera dell’art. 25 del D.L. 34/2020 e alla Circolare n. 15/E del 2020, che indicava come riferimento per il calcolo del fatturato le operazioni incluse nella liquidazione IVA del mese di aprile. Non si poteva dunque imputare alcuna negligenza o dolo all’azienda.
- Contraddittorietà delle istruzioni dell’Agenzia: la Corte ha rilevato che le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate fossero ambigue, rendendo obiettivamente difficile per i contribuenti determinare il corretto metodo di calcolo. Tale incertezza giustificava l’esclusione della sanzione.
- Illegittimità della sanzione: la condotta della società non poteva essere considerata colposa o dolosa, e la sanzione applicata risultava ingiustificata.
Conclusioni La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Treviso ha confermato l’illegittimità della sanzione inflitta a IG Tech Srl, evidenziando le problematiche interpretative derivanti dalle istruzioni contraddittorie fornite dall’Agenzia delle Entrate. L’annullamento della sanzione rappresenta un importante precedente per le aziende che hanno usufruito del contributo a fondo perduto e si sono trovate in situazioni di incertezza normativa.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.