Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato riduce la sanzione a Vodafone per pratiche commerciali scorrette


Pubblicato il: 3/20/2025

Nella vertenza, Vodafone Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1989/2025, ha parzialmente accolto il ricorso di Vodafone Italia S.p.A. contro la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che aveva sanzionato l'azienda per pratiche commerciali scorrette. La vicenda riguarda la violazione delle norme del Codice del Consumo in relazione ai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali.

L'AGCM aveva contestato a Vodafone tre condotte: la mancata informazione chiara e comprensibile ai consumatori sui costi da sostenere in caso di recesso dopo l'attivazione del servizio, l'avvio dell'esecuzione del contratto senza una richiesta esplicita del consumatore e l'addebito di costi non dovuti in caso di recesso. Per queste violazioni, l'Autorità aveva imposto una sanzione complessiva di 1.900.000 euro.

Vodafone aveva impugnato la decisione davanti al TAR del Lazio, che aveva respinto il ricorso. La società ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo, tra l'altro, l'incompetenza dell'AGCM a sanzionare le condotte contestate, la conformità delle proprie pratiche alla regolazione di settore e la sproporzione della sanzione.

Il Consiglio di Stato ha confermato la competenza dell'AGCM a intervenire in materia di tutela dei consumatori, rilevando che le norme del Codice del Consumo possono coesistere con la regolazione di settore. Tuttavia, ha accolto parzialmente le censure di Vodafone, ritenendo che l'informativa fornita ai consumatori per i contratti a distanza dopo l'1 giugno 2016 e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali dall'1 ottobre 2014 fosse adeguata. Ha inoltre escluso la violazione relativa alla richiesta esplicita di esecuzione immediata del contratto per i contratti a distanza conclusi tramite web e per quelli conclusi per telefono, ma ha confermato l'illecito per i contratti di nuova attivazione e quelli negoziati fuori dai locali commerciali.

Infine, il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione relativa all'addebito di costi non dovuti, ritenendo che tali costi fossero riferibili a una fase successiva al recesso e necessari per garantire la continuità del servizio. Ha quindi ordinato all'AGCM di rideterminare le sanzioni per le violazioni confermate, tenendo conto dell'effettivo impatto delle condotte sui consumatori.

La sentenza evidenzia l'importanza di fornire informazioni chiare e complete ai consumatori e di rispettare le norme sulla richiesta esplicita di esecuzione immediata del contratto, ma riconosce anche la necessità di valutare attentamente l'effettivo danno subito dai consumatori e la proporzionalità delle sanzioni irrogate.