Respinto il ricorso di Milleuno S.p.A. per l'installazione di apparecchi con vincita in denaro
Pubblicato il: 3/21/2025
Nel contenzioso, Milleuno S.p.A. è affiancata dall'avvocato Cino Benelli; il Comune di Centallo è difeso dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla e Sergio Viale.
Risulta dagli atti che con ordinanza sindacale n. 2495 del 27 settembre 2016, il Comune di Centallo aveva disciplinato – con ordinanza sindacale n. 2495 del 27 settembre 2016 – gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi commerciali a ciò autorizzati, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della l.r. Piemonte 2 maggio 2016, n. 9, disponendo in particolare che l’attività di gioco fosse consentita dalle ore 12:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Piemonte la società Milleuno s.p.a., la quale svolgeva, all’interno del territorio comunale, attività di raccolta delle giocate mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 TULPS, per conto di un concessionario terzo.
A sostegno del gravame lamentava, in quattro distinti motivi, la violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Il Comune di Centallo si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.
Con sentenza 17 febbraio 2023, n. 169, il giudice adito respingeva il ricorso, in quanto infondato.
Avverso tale decisione la Milleuno s.p.a. interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata riferiti al secondo motivo di ricorso. illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata riferiti al terzo motivo di ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Centallo, delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre Iva e Cpa se dovute. Compensa integralmente le medesime spese nei confronti delle altre parti pubbliche costituite in giudizio.