Respinto il ricorso del Consorzio Stabile I.T.M. per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Dipartimento di biologia e polo didattico
Pubblicato il: 3/21/2025
Nel contenzioso, il Consorzio Stabile I.T.M. - Infrastrutture Terrestri e Marittime è affiancato dagli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco; l'Università di Pisa è assistita dall'avvocato Sandra Bernardini; il Consorzio Stabile Sinergica s.c.ar.l. è difeso dall'avvocato Francesco Mollica.
Il Consorzio Stabile I.T.M. – Infrastrutture Terrestri e Marittime (ITM), ha impugnato la sentenza del Tar Toscana, sezione seconda, n. 1325 del 18 novembre 2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione della Direzione della Facoltà di Scienze della vita dell’Università di Pisa n. 916/2024 di aggiudicazione, in favore del Consorzio Stabile Sinergica (Sinergica), della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Dipartimento di biologia e polo didattico in via Moruzzi, località San Cataldo (Pisa), e per successiva manutenzione ordinaria e conservativa, manutenzione programmata, conduzione e gestione quinquennale e manutenzione straordinaria.
La gara era da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023, con corrispettivo parziale di contratto costituito dal trasferimento di un bene immobile, ai sensi dell’art. 202 dello stesso codice dei contratti.
ITM, con un ribasso offerto del 13,37%, si classificava terzo in graduatoria, dopo Sinergica, che si classificava secondo con un ribasso del 22,62%, e il R.T.I. Fenix, primo classificato con il 25,53%. All’esito delle verifiche di anomalia il primo classificato veniva escluso, mentre veniva ritenuta congrua l’offerta del secondo classificato con relazione del responsabile unico del procedimento (Rup) del 24 maggio 2024. La gara veniva quindi aggiudicata a Sinergica.
In primo grado ITM ha dedotto: - che i costi che Sinergica ha esposto nelle giustificazioni iniziali avrebbero tralasciato due rilevanti voci di costo (utile e spese generali) che, nei successivi chiarimenti, sarebbero state recuperate artificiosamente all’interno del valore delle originarie voci di costo (manodopera e fornitura) per colmare tale lacuna; - che tale espediente contabile fotograferebbe una manifesta illogicità del giudizio di congruità dell’Università di Pisa; - che non sarebbe stata considerata l’incidenza anche di costi accessori alle forniture (pompaggio del calcestruzzo), di sfridi e di attrezzature; - che il notevole ribasso surrettiziamente sarebbe stato giustificato con un inattendibile rinvio generalizzato al “subappalto”, attraverso un ulteriore espediente elusivo del procedimento di verifica di anomalia; - che la promessa di vendita non era stipulata dal concorrente, ma da una consorziata esecutrice, disvelando un ulteriore profilo di non idoneità dell’offerta a garantire l’investimento.
Con la sentenza n. 1325 del 18 novembre 2024 il Tar Toscana, dopo aver rilevato come l’offerta di Sinergica fosse completa in ogni sua parte, ne ha escluso l’anomalia osservando: - che nelle giustificazioni Sinergica ha esplicitato le scelte imprenditoriali in ordine alla sostenibilità economica in modo puntuale, sì da consentire di valutare l’offerta in termini di congruità; - che ITM non ha fornito alcun indice di inattendibilità dell’operato della stazione appaltante e non ha considerato che il prezzo dell’opera o del servizio e il ribasso unico vengono calibrati sull’intero importo a base di gara (e non sui singoli prezzi unitari), perciò possono esservi economie (per alcune voci) e diseconomie (per altre) che, solo ove considerate nel loro complesso e nella loro interazione, possono gettar luce sulla sostenibilità/affidabilità o meno dell’offerta; - che il contratto relativo all’immobile, stipulato da Apulia s.r.l., va considerato idoneo a giustificare il corrispettivo offerto da Sinergica, atteso che Apulia s.r.l. è una consorziata di Sinergica ed è indicata come impresa esecutrice, per cui era possibile stabilire l’importo indicato in atti per acquistare il bene dall’Università, nell’ambito dei rapporti tra consorziate.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) per ciascuna parte costituita, oltre oneri di legge.