Respinto il ricorso di Co.Ge.Mar. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano "Sacramora"
Pubblicato il: 3/21/2025
Nel contenzioso, Co.Ge.Mar. S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alfonso Vaccari; il Comune di Rimini è assistito dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani, Andrea Manzi, Antonio Papi Rossi e Andrea Vicari; S.I.T. - Società Immobiliare Turismo S.r.l. è difesa dall'avvocato Fabio Rossi.
Con il ricorso introduttivo del giudizio il comune di Rimini ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento parziale da parte dei soggetti attuatori degli obblighi relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal primo stralcio funzionale del piano particolareggiato “Sacramora”, di cui alla convenzione urbanistica sottoscritta in data 8 luglio 2016.
In particolare, con il predetto ricorso il comune chiedeva l’accertamento del diritto di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione, in sostituzione dei soggetti attuatori (inadempienti), e la conseguente condanna degli stessi al pagamento della somma necessaria per la realizzazione in via diretta delle opere di urbanizzazione di cui trattasi nonché la condanna in solido dei soggetti attuatori al pagamento in favore del comune della penale di euro 100.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 9, comma 1, lett. c), della predetta convenzione urbanistica, oltre al trasferimento a titolo gratuito in capo al comune di Rimini, ai sensi dell’art. 2932 c.c., della proprietà delle aree individuate nel piano e destinate alle opere di urbanizzazione, nonché dei beni che insistono sulle predette aree.
L’Amministrazione comunale di Rimini riteneva che sia S.I.T. – Società Immobiliare Turismo s.r.l. in liquidazione che Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione fossero obbligate, in qualità di “soggetti attuatori” del piano, ad adempiere le obbligazioni derivanti dalla convenzione urbanistica sopra richiamata, rimasta in parte inadempiuta quanto al completamento delle opere di urbanizzazione relative al primo stralcio funzionale, cui avrebbe altresì dovuto fare seguito la cessione gratuita delle opere e delle relative aree all’Amministrazione comunale.
Il giudizio di primo grado, nell’ambito del quale la società Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione non si è costituita, è stato definito con la sentenza 215/2023, con la quale il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sezione seconda: ha respinto le domande proposte dal comune di Rimini nei confronti di S.I.T. – Società Immobiliare Turismo in liquidazione, accertando e dichiarando l’inadempimento parziale di Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione rispetto agli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree relativamente al c.d. primo stralcio funzionale, assunti nei confronti del comune di Rimini con la convenzione di cui sopra; ha accertato il potere del comune di Rimini di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione di cui al c.d. primo stralcio funzionale, in sostituzione del soggetto attuatore inadempiente; ha accertato l’obbligo di Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione di corrispondere al comune di Rimini le somme necessarie per far fronte all’esecuzione diretta degli obblighi non adempiuti, quantificate in euro € 742.734,96 e, per l’effetto, ha condannato l’Amministrazione comunale ricorrente a corrispondere il relativo importo, oltre interessi come per legge; ha accertato il diritto del comune di Rimini ad essere risarcito dell’eventuale maggiore costo che potrà essere sostenuto dal comune in seguito all’attivazione di specifico appalto per la ripresa e/o rifacimento e completamento delle opere di urbanizzazione indicate nel primo stralcio del piano particolareggiato; ha disposto in via costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo al comune di Rimini delle aree iscritte al Catasto Terreni del comune di Rimini, foglio 47, mappali 1085, 1630, 1632, 1640, 1641, 1645 (parte), 1646 (parte), 1647, 1655, 1657 (parte), 1687, 1689 (parte), 1698, 1699, 1701, 1702, 1703 (parte), 1704, 1706, 1713, 1730 e delle relative opere di urbanizzazione esistenti, previa cancellazione dai Registi Immobiliari, per le aree che risultano ipotecate (N.C.T. del Comune di Rimini, foglio 47, mappali 1640, 1641, 1647, 1698, 1699, 1701 e 1730) delle relative note di trascrizione entro il termine di mesi tre a far data dall’avvenuto trasferimento delle aree al comune, con il consequenziale ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle relative trascrizioni e con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo, ponendo a carico del Segretario generale del comune di Rimini l’onere di curare la relativa procedura; ha accertato il diritto dell’Amministrazione comunale alla penale, di cui all’articolo 16 della predetta convenzione, condannando Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione a corrispondere la somma di euro 100.000,00 (centomila/00); ha condannato Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore del comune di Rimini delle spese di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato; ha condannato il comune di Rimini al pagamento delle spese di lite nei confronti di S.I.T. - Società Immobiliare Turismo s.r.l. in liquidazione, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Con ricorso in appello la società Co.Ge.Mar. s.r.l. in liquidazione ha contestato la sentenza impugnata con cinque articolati motivi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del presente grado di giudizio.