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Cassazione: annullata la sentenza della Corte d’Appello di Venezia sulle sanzioni amministrative per indebiti contributi agricoli


Pubblicato il: 12/16/2024

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza emessa il 16 ottobre 2024, ha accolto il ricorso di Fiorella Carlesso e Gabriella Simeoni, annullando la sentenza della Corte d’Appello di Venezia in relazione alle sanzioni amministrative applicate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per indebita percezione di contributi comunitari. Le ricorrenti dell'impresa agricola sono state assistite dallo Studio Donà Viscardini con i partner Gabriele Donà, Wilma Viscardini e l'associate Barbara Comparini.

Il caso
Il procedimento trae origine da una serie di ordinanze-ingiunzioni emesse dal Ministero, con cui erano state inflitte sanzioni pecuniarie per somme comprese tra 40.000 e 98.000 euro a vari soggetti, tra cui le ricorrenti. Le sanzioni riguardavano la richiesta e l’ottenimento di contributi previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) per le campagne agrarie 2001-2004, basati su documenti che attestavano disponibilità di superfici foraggere tramite contratti di comodato con un soggetto privo di titolo giuridico sui fondi rustici.

Il percorso giudiziario
Il Tribunale di Treviso, in primo grado, aveva accolto in parte le opposizioni, annullando le sanzioni per gli anni 2001-2003 per intervenuta prescrizione, ma confermando quelle relative al 2004. La Corte d’Appello di Venezia, successivamente, aveva ribaltato la decisione, rigettando le opposizioni e dichiarando inammissibili gli appelli incidentali delle ricorrenti, in quanto presentati oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 436 c.p.c.

La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza delle ricorrenti in merito alla mancata comunicazione del rinvio d’ufficio dell’udienza di discussione, originariamente fissata per il 28 aprile 2020 e successivamente spostata all’8 settembre 2020 a causa dell’emergenza Covid-19. Secondo la Suprema Corte, spettava al Ministero notificare alle controparti il decreto di fissazione della nuova udienza, garantendo loro la possibilità di proporre tempestivamente l’appello incidentale. L’assenza di tale comunicazione ha compromesso il diritto di difesa delle appellanti, rendendo necessario l’annullamento della decisione d’appello.

Conclusioni
Accogliendo il secondo motivo del ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia e rinviato il caso a una nuova composizione del giudice d’appello, anche per la rideterminazione delle spese di giudizio. La pronuncia conferma l’importanza del rispetto delle garanzie processuali e della corretta notificazione degli atti, specialmente nei procedimenti sanzionatori di rilevanza economica.