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Tribunale di Venezia: nessuna responsabilità per CAA e AVS nella gestione del bando per i danni da cimice asiatica


Pubblicato il: 2/12/2025

l Tribunale Ordinario di Venezia, con sentenza n. 119/2025 pubblicata il 9 gennaio 2025, ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata dalla società Canalbianco di Manfrini Luciano e Figli S.S. nei confronti di CAA delle Venezie S.r.L. e Agricoltori Verona Servizi S.r.L. (AVS), per presunta responsabilità nella mancata presentazione della domanda di indennizzo prevista dal bando nazionale per i danni causati dalla cimice asiatica nel 2019.

Il caso
Canalbianco, azienda attiva nel settore frutticolo, aveva citato in giudizio, assistita dall'avvocato Marzio Balestreri, CAA e AVS sostenendo che, in qualità di soggetti incaricati della gestione della fiscalità e delle pratiche amministrative connesse all’attività agricola, avrebbero omesso di considerare un documento contabile fondamentale (una nota di credito del 9 settembre 2019) che avrebbe consentito all'azienda di ottenere il contributo nazionale. Secondo l’attrice, tale omissione avrebbe causato un danno economico pari a 666.738,99 euro.

CAA delle Venezie è stata assistita dallo studio legale Donà Viscardini con gli avvocati Gabriele Donà e Barbara Comparini, mentre Agricolotori Verona è stata assistita dagli avvocati Roberto e Federico Pesavento.

La decisione del Tribunale
Il giudice ha respinto le accuse di inadempimento contrattuale, rilevando che le convenute avevano correttamente informato Canalbianco della possibilità di partecipare al bando statale, specificando i documenti necessari per la richiesta di indennizzo e sollecitando un riscontro tempestivo. Tuttavia, Canalbianco non ha fornito i documenti richiesti nei tempi utili né ha dimostrato di aver manifestato chiaramente l’intenzione di partecipare al bando.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la gestione del bando per le calamità naturali non rientrasse tra le competenze contrattuali di CAA e AVS, il cui mandato riguardava principalmente l’assistenza nella gestione del fascicolo aziendale e nelle pratiche PAC (Politica Agricola Comune), ma non nella gestione delle domande di indennizzo per calamità naturali.

Conclusioni
Con la sentenza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata da Canalbianco e ha condannato la società attrice al pagamento delle spese legali delle convenute e della terza chiamata, UnipolSai Assicurazioni assistita dall'avvocato Andrea Cesare.