Inammissibile il ricorso di Del Bo Servizi contro Grandi Stazioni Rail
Pubblicato il: 3/21/2025
Nel contenzioso, Del Bo Servizi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Maria Filosa; Grandi Stazioni Rail S.p.A. è assistita dall'avvocato Nicola Marcone; Schindler S.p.A. è difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.
Con ricorso al TAR Lazio, la società Del Bo Servizi s.p.a, terza graduata nella procedura di gara indetta da Grandi Stazioni Rail s.p.a. con punti 77,540 (dietro TK Elevator Italia s.p.a. con punti 92,840 e Schindler s.p.a. con punti 84,310), ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore di quest’ultima, dopo che l’offerta della prima classificata TK Elevator Italia s.p.a. era stata scartata in quanto vincitrice anche del lotto n. 1.
Costituitesi in giudizio, sia la stazione appaltante che l’aggiudicataria concludevano nel senso del rigetto del ricorso.
Con sentenza 12 gennaio 2024, n. 657, il giudice adito ha accolto il gravame (in ispecie, la prima doglianza formulata con i motivi aggiunti), sul presupposto che – una volta riscontrata la non corretta indicazione, da parte di Schindler s.p.a., dell’esperienza pregressa in capo al tecnico designato ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale – la stazione appaltante avrebbe dovuto dare piena applicazione al principio sancito dall’art. 21 del disciplinare di gara, e dunque revocare l’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della dichiarante, anziché limitarsi – come nel caso di specie – a rideterminare il predetto punteggio incrementale.
Avverso tale decisione Grandi Stazioni s.p.a. ha interposto appello, lamentando il mancato rilievo dell’irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività, nonché l’inammissibilità e infondatezza dei motivi aggiunti.
Con sentenza n. 7096/24 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, rigettando conseguentemente il ricorso originariamente proposto da Del Bo Servizi s.p.a.
Avverso tale pronuncia giudiziale la società De Bo Servizi s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione, deducendo, quanto alla fase rescindente, il mancato esame del motivo di gravame con cui essa aveva censurato l’illegittimità delle determinazioni impugnate in primo grado anche per violazione del divieto di modifica postuma dell’offerta.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute da Grandi Stazioni Rail s.p.a. e Schindler s.p.a, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.