Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Improcedibilità del ricorso di AGCM contro Dolomiti Energia


Pubblicato il: 3/22/2025

Nel contenzioso, Dolomiti Energia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Fabio Todarello, Giuseppe Spennacchio, Claudia Sarrocco e Giovanni Corbyons; Utilitalia è assistita dagli avvocati Alessandro Greco, Giuseppe La Rosa, Lorenzo Maniaci e Alberto Venditti.

Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 10694 del 23 giugno 2023, ha accolto il ricorso proposto dalla Dolomiti Energia s.p.a. avverso il provvedimento di sospensione cautelare delle condotte contestate nel procedimento PS12461, relative alla asserita sussistenza di pratiche commerciali scorrette derivanti dal mancato rispetto dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. c.d. aiuti bis (d.l. n. 115 del 2022), adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 27 ottobre 2022, e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.

Di talché, l’Autorità ha proposto appello avverso tale sentenza, mentre la Dolomiti Energia s.p.a. ha proposto appello incidentale laddove il Tar ha concluso che non sarebbe possibile il “perfezionamento immediato della modifica … per mezzo del solo esercizio del diritto discrezionale”, respingendo di conseguenza il primo motivo di ricorso.

Con memoria depositata il 17 gennaio 2025, l’Autorità appellante ha rappresentato che, nelle more della definizione del giudizio di appello, il procedimento istruttorio è proseguito e si è concluso con l’adozione del provvedimento n. 30867, adottato nell’adunanza del 31 ottobre 2023, che ha irrogato a Dolomiti Energia una sanzione pecuniaria di € 50.000,00, provvedimento non impugnato dall’impresa.

Pertanto, l’AGCM ha sostenuto che il ricorso in appello proposto – che aveva ad oggetto la legittimità di un provvedimento cautelare oggi superato da un provvedimento di merito, oltre tutto divenuto stabile per mancata impugnazione – si dimostra improcedibile, con conseguente assorbimento dell’appello incidentale proposto da Dolomiti Energia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello principale in epigrafe (R.G. n. 8293 del 2023) proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché l’appello incidentale proposto da Dolomiti Energia s.p.a. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.