Respinto il ricorso di Spagnuolo Ecologia S.r.l. per l'affidamento del servizio di verifica e ispezione delle opere di fognatura pluviale bianca del Comune di Foggia
Pubblicato il: 3/22/2025
Nel contenzioso, Spagnuolo Ecologia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ignazio Lagrotta e Paolo Clemente; il Comune di Foggia è difeso dall'avvocato Angela Paradiso; Sofieco S.r.l. è assistita dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato; Favellato Claudio S.p.a. è rappresentata dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani.
Spagnuolo Ecologia S.r.l. in proprio e quale capogruppo costituenda ATI con Simeone S.p.A. e Hr Costruzioni Pubbliche S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 418/2024.
La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti: il disciplinare di gara, in particolare, nell’enucleare i requisiti di partecipazione dei RTI, all’art. 12.4.2 prevede, per quanto qui di interesse: Requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co.3, 83, co.2 e 216 co.14, del codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.P.R. n.207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente di lavori e servizi, mentre nella categoria scorporabile ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alla lavorazione scorporabile non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide: a) rigetta l'appello principale; b) dichiara improcedibile l'appello incidentale; c) per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 418/2024.